Sentenza 348/1993 (ECLI:IT:COST:1993:348)
Massima numero 19865
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
11/06/1993; Decisione del
11/06/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 348/93 D. DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI SUSCETTIBILI DI GESTIONE ECONOMICA - PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - DELIBERAZIONI DELLA "CONFERENZA DI SERVIZI" INCIDENTI SULLA MATERIA URBANISTICA - PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE REGIONALE (O PROVINCIALE) ALLA PREVENTIVA FASE CONSULTIVA IN SENO AL COMITATO TECNICO - ASSERITA INSUFFICIENZA A SALVAGUARDARE LA POTESTA' LEGISLATIVA URBANISTICA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 348/93 D. DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI SUSCETTIBILI DI GESTIONE ECONOMICA - PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - DELIBERAZIONI DELLA "CONFERENZA DI SERVIZI" INCIDENTI SULLA MATERIA URBANISTICA - PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE REGIONALE (O PROVINCIALE) ALLA PREVENTIVA FASE CONSULTIVA IN SENO AL COMITATO TECNICO - ASSERITA INSUFFICIENZA A SALVAGUARDARE LA POTESTA' LEGISLATIVA URBANISTICA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La partecipazione dell'assessore all'urbanistica della Provincia autonoma di Trento al comitato tecnico-consultivo per l'alienazione di beni immobili statali suscettibili di gestione economica (art. 2, comma dodicesimo, d.l. n. 386 del 1991), e' intesa ad agevolare, nel quadro della leale cooperazione fra i diversi livelli di governo, il coordinamento della legislazione provinciale urbanistica con le determinazioni - incidenti su tale materia - che saranno adottate dalla "conferenza di servizi"; cio' non toglie, peraltro, che, in tale successiva sede, il rappresentante della Provincia - ove constati l'impossibilita' di far recepire nell'ordinamento provinciale le deliberazioni che la conferenza intende adottare - possa negare il proprio assenso, cosi' da impedire il formarsi della volonta' della conferenza, che deve essere unanime. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 2, commi quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo, del d.l. 5 dicembre 1991 n. 386, conv. in l. 29 gennaio 1992 n. 35, sollevata dalla Provincia di Trento sull'assunto che la partecipazione dell'assessore all'organo consultivo sarebbe insufficiente a salvaguardare le competenze urbanistiche provinciali).
La partecipazione dell'assessore all'urbanistica della Provincia autonoma di Trento al comitato tecnico-consultivo per l'alienazione di beni immobili statali suscettibili di gestione economica (art. 2, comma dodicesimo, d.l. n. 386 del 1991), e' intesa ad agevolare, nel quadro della leale cooperazione fra i diversi livelli di governo, il coordinamento della legislazione provinciale urbanistica con le determinazioni - incidenti su tale materia - che saranno adottate dalla "conferenza di servizi"; cio' non toglie, peraltro, che, in tale successiva sede, il rappresentante della Provincia - ove constati l'impossibilita' di far recepire nell'ordinamento provinciale le deliberazioni che la conferenza intende adottare - possa negare il proprio assenso, cosi' da impedire il formarsi della volonta' della conferenza, che deve essere unanime. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 2, commi quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo, del d.l. 5 dicembre 1991 n. 386, conv. in l. 29 gennaio 1992 n. 35, sollevata dalla Provincia di Trento sull'assunto che la partecipazione dell'assessore all'organo consultivo sarebbe insufficiente a salvaguardare le competenze urbanistiche provinciali).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte