Sentenza 349/1993 (ECLI:IT:COST:1993:349)
Massima numero 19976
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  24/06/1993;  Decisione del  24/06/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Massime associate alla pronuncia:  19977  19978  19979


Titolo
SENT. 349/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE O DI COMPETENZA DEL GIUDICE 'A QUO' - RILEVABILITA' DA PARTE DELLA CORTE OVE RISULTI EVIDENTE - FATTISPECIE.

Testo
Come gia' piu' volte affermato, nel giudizio incidentale di costituzionalita', la Corte, in sede di verifica dell'ammissibilita' della questione, puo' rilevare il difetto di giurisdizione o di competenza del giudice 'a quo' solo ove questo appaia macroscopico. (Nel caso di specie, riguardante la questione di legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, che attribuisce al Ministro di grazia e giustizia la facolta' di sospendere, per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, l'applicazione, nei confronti di alcuni detenuti, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario, sollevata da un Tribunale di sorveglianza in giudizi vertenti su reclami di detenuti contro provvedimenti del Ministro emanati in base alla norma impugnata, ha ritenuto non sindacabili le argomentate affermazioni del giudice 'a quo' - non contraddette ma se mai suffragate dalla giurisprudenza - circa la propria giurisdizione e competenza, respingendo la eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura di Stato sul presupposto che competente a decidere sui reclami in oggetto sarebbe stato il giudice amministrativo). - V., da ultimo S. nn. 163/1993 e 288/1993.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte