Sentenza 220/2021 (ECLI:IT:COST:2021:220)
Massima numero 44298
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  06/10/2021;  Decisione del  06/10/2021
Deposito del 26/11/2021; Pubblicazione in G. U. 01/12/2021
Massime associate alla pronuncia:  44293  44294  44295  44296  44297  44299  44300


Titolo
Regioni (competenza esclusiva statale) - Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) - Strumento di svolgimento dei rapporti finanziari tra Stato e Regioni - Loro definizione - Dovere in capo allo Stato, anche ai fini dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali e di equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (Classif. 216007).

Testo
I LEP rappresentano un elemento imprescindibile per uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali; oltre a rappresentare un valido strumento per ridurre il contenzioso sulle regolazioni finanziarie fra enti (se non altro, per consentire la dimostrazione della lesività dei tagli subìti), l'adempimento del dovere dello Stato di una loro definizione appare particolarmente urgente anche in vista di un'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con il d.l. n. 59 del 2021, come conv. Il ritardo nella definizione dei LEP rappresenta un ostacolo non solo alla piena attuazione dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali, ma anche al pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti sociali. (Precedenti: S. 197/2019 - mass. 41883, S. 117/2018 - mass. 41263).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte