Sentenza 349/1993 (ECLI:IT:COST:1993:349)
Massima numero 19977
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  24/06/1993;  Decisione del  24/06/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Massime associate alla pronuncia:  19976  19978  19979


Titolo
SENT. 349/93 B. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - INVIOLABILITA' DELLA LIBERTA' PERSONALE - OPERATIVITA' ANCHE NEI CONFRONTI DEI DETENUTI - CONSEGUENZE - OBBLIGO DI OSSERVARE LE GARANZIE DI RISERVA DI LEGGE E DI GIURISDIZIONE - LIMITI ALLA COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI IN GRADO DI INCIDERE SULLA LIBERTA' PERSONALE DEL DETENUTO.

Testo
La tutela costituzionale dei diritti fondamentali dell'uomo, ed in particolare la garanzia all'inviolabilita' della liberta' personale, opera anche nei confronti di chi e' stato sottoposto a legittime restrizioni della liberta' personale durante la fase esecutiva della pena, sia pure, come e' ovvio, con le limitazioni che lo stato di detenzione comporta; da cio' consegue, in applicazione anche del principio costituzionale secondo cui "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita'", che l'adozione di provvedimenti che comportino una sostanziale modificazione nel grado di privazione della liberta' personale, puo' avvenire solo con le garanzie (liberta' di legge e di giurisdizione) previste dall'art. 13, secondo comma, della Costituzione. L'amministrazione penitenziaria, quindi, puo' adottare, nel rispetto dei principi costituzionali posti a garanzia della liberta' personale, della funzione rieducativa della pena e del diritto di difesa (oppure nel rispetto degli artt. 13, quarto comma, 27, terzo comma, e 24 Cost.) solo provvedimenti relativi alle modalita' di trattenimento del detenuto all'interno dell'istituto penitenziario, mentre sono di competenza all'Autorita' giudiziaria le misure che incidono nella quantita' e qualita' della pena come quelle che comportano un sia pur temporaneo distacco dal carcere (affidamento in prova al servizio sociale, permessi premi, licenze ecc..) - Sull'ambito di operativita' del principio della inviolabilita' della liberta' personale, v. S. nn. 204/1974, 185/1985, 312/1985, 374/1987 e 53/1993. - Sulla portata del principio di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., v. S. n. 114/1979. - Sul principio di proporzionalita' e individualizzazione della pena, v. S. nn. 50/1980, 203/1991, 299/1992 e 306/1993.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13  co. 4

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte