Sentenza 349/1993 (ECLI:IT:COST:1993:349)
Massima numero 19978
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  24/06/1993;  Decisione del  24/06/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Massime associate alla pronuncia:  19976  19977  19979


Titolo
SENT. 349/93 C. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CONDANNATI PER GRAVI REATI - ASSOGGETTABILITA', CON DECRETO MINISTERIALE, AD UN REGIME CARCERARIO PARTICOLARMENTE RESTRITTIVO - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' PERSONALE, DEL DECRETO EPISTOLARE CON INCIDENZA SULLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA, SUL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. E SULL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - ESCLUSIONE - POSSIBILITA' DI INTERPRETARE LA NORMA IMPUGNATA IN SENSO NON LESIVO DEI RICHIAMATI PRECETTI - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Una volta evidenziati (v. massima sub. B) i limiti della competenza funzionale dell'amministrazione penitenziaria, l'impugnato art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario (che attribuisce al Ministro di grazia e giustizia la facolta' di sospendere, quando ricorrono gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, l'applicazione nei confronti di alcuni detenuti, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dallo stesso ordinamento penitenziario) puo' essere interpretato in modo conforme al dettato costituzionale nel senso che il potere riconosciuto al Ministro deve intendersi limitato alla sospensione di quelle regole ed istituti che nell'ordinamento penitenziario gia' appartengono alla competenza dell'amministrazione penitenziaria e che si riferiscono (v. massima B) al regime di detenzione in senso stretto; la norma censurata quindi non concerne l'adozione di provvedimenti idonei ad incidere nel grado di liberta' personale del detenuto ne' attribuisce al Ministro una specifica competenza in ordine alla sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza dei detenuti, rimanendo altresi' implicito che i provvedimenti ministeriali debbano comunque recare puntuale motivazione si' da consentire all'interessato una efficace tutela giurisdizionale. Cosi' interpretate le norme impugnate, vengono meno le censure d'incostituzionalita' avanzate dai giudici remittenti. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 41 bis, secondo comma, l. 16 luglio 1975, n. 354, sollevata in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 15, secondo comma, 27, terzo comma, 97, primo comma, e 113, primo e secondo comma Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13  co. 1

Costituzione  art. 13  co. 2

Costituzione  art. 15  co. 2

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 113  co. 1

Costituzione  art. 113  co. 2

Altri parametri e norme interposte