Sentenza 349/1993 (ECLI:IT:COST:1993:349)
Massima numero 19979
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  24/06/1993;  Decisione del  24/06/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Massime associate alla pronuncia:  19976  19977  19978


Titolo
SENT. 349/93 D. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CONDANNATI PER DETERMINATI REATI - ASSOGGETTABILITA', CON DECRETO MINISTERIALE, AD UN REGIME CARCERARIO PARTICOLARMENTE RESTRITTIVO - SINDACABILITA' DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO DEI PROVVEDIMENTI MINISTERIALI IN CASO DI RECLAMO DELL'INTERESSATO.

Testo
Le stesse ragioni che consentono di escludere l'illegittimita' costituzionale dell'art. 41 bis l. 26 luglio 1975 n. 354, delimitandone l'ambito applicativo ed integrandone il portato con il richiamo ai principi generali dell'ordinamento (v. massima C), conducono anche alla conclusione che taluni rilievi svolti dai giudici rimettenti pur se rivolti verso la norma impugnata, riguardano in realta' il provvedimento ministeriale di applicazione; tali provvedimenti, tuttavia sono sindacabili dal giudice ordinario, il quale in caso di reclamo esercitera' su di essi lo stesso controllo giurisdizionale che l'ordinamento penitenziario gli attribuisce in via generale sull'operato dell'Amministrazione penitenziaria e sui provvedimenti comunque concernenti l'esecuzione della pena. - In senso conforme v. S. n. 53/1993.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte