Sentenza 350/1993 (ECLI:IT:COST:1993:350)
Massima numero 19985
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
20/07/1993; Decisione del
20/07/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Massime associate alla pronuncia:
19986
Titolo
SENT. 350/93 A. PROCEDURE CONCORSUALI - CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO GENERALE (NELLA SPECIE CREDITI TRIBUTARI) - RITENUTA NON ESTENSIONE AD ESSI DELLA PRELAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' IN BASE A INTERPRETAZIONE DELLA NORMA DIVERGENTE DA QUELLA MOTIVATAMENTE ACCOLTA DAL GIUDICE RIMETTENTE - REIEZIONE.
SENT. 350/93 A. PROCEDURE CONCORSUALI - CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO GENERALE (NELLA SPECIE CREDITI TRIBUTARI) - RITENUTA NON ESTENSIONE AD ESSI DELLA PRELAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' IN BASE A INTERPRETAZIONE DELLA NORMA DIVERGENTE DA QUELLA MOTIVATAMENTE ACCOLTA DAL GIUDICE RIMETTENTE - REIEZIONE.
Testo
In mancanza di un sicuro orientamento interpretativo del denunciato art. 54, comma terzo, della legge fallimentare, la Corte costituzionale non puo' che attenersi alla lettura datane con ampia e non implausibile motivazione dal giudice 'a quo', secondo cui il privilegio dei crediti tributari non si estende ai relativi interessi fino alla dichiarazione di fallimento (o al provvedimento di liquidazione coatta amministrativa). E' quindi alla stregua di essa che va affrontata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, in riferimento all'art. 3 Cost., con conseguente rigetto della eccezione di inammissibilita' avanzata in base al contrario assunto.
In mancanza di un sicuro orientamento interpretativo del denunciato art. 54, comma terzo, della legge fallimentare, la Corte costituzionale non puo' che attenersi alla lettura datane con ampia e non implausibile motivazione dal giudice 'a quo', secondo cui il privilegio dei crediti tributari non si estende ai relativi interessi fino alla dichiarazione di fallimento (o al provvedimento di liquidazione coatta amministrativa). E' quindi alla stregua di essa che va affrontata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, in riferimento all'art. 3 Cost., con conseguente rigetto della eccezione di inammissibilita' avanzata in base al contrario assunto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte