Ordinanza 352/1993 (ECLI:IT:COST:1993:352)
Massima numero 19723
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  11/06/1993;  Decisione del  11/06/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 18/08/1993
Massime associate alla pronuncia:  19722


Titolo
ORD. 352/93 B. TRIBUTI IN GENERE - CATASTO EDILIZIO URBANO - REVISIONE DELLE TARIFFE D'ESTIMO DELLE UNITA' IMMOBILIARI - CRITERI - APPLICAZIONE IN VIA GENERALE DI CRITERI DI DETERMINAZIONE (CON INDIRETTI RIFERIMENTI AI VALORI DI MERCATO), CHE LA PRECEDENTE NORMATIVA PREVEDEVA SOLO IN VIA ECCEZIONALE - LAMENTATA INTRODUZIONE DI UNA TASSA PATRIMONIALE SUI BENI IMMOBILI - INGIUSTIFICATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.

Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente affinche' provveda al riesame della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604 - che avrebbe in concreto consentito, ai fini della determinazione delle nuove tariffe d'estimo delle unita' immobiliari, l'applicazione in via generale di criteri (riferimento ad indicatori di ricchezza desunti dai valori ordinari di mercato) stabiliti dalla precedente disciplina solo in via eccezionale - in quanto, per effetto dell'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16 conv. in l. 24 marzo 1993, n. 75, e' mutato il quadro normativo che il giudice 'a quo' e' chiamato ad applicare.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte