Sentenza 220/2021 (ECLI:IT:COST:2021:220)
Massima numero 44299
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del
06/10/2021; Decisione del
06/10/2021
Deposito del 26/11/2021; Pubblicazione in G. U. 01/12/2021
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa pubblica - Fondo di solidarietà comunale (FSC) - Redistribuzione - Calcolo della quota di perequazione, calibrata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard - Fissazione delle percentuali di incremento, dal 2020 al 2030 - Ricorso della Regione Liguria - Lamentata violazione dei principi della certezza delle risorse e del finanziamento integrale delle funzioni con i fondi attribuiti e delle prerogative delle autonomie locali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 036004).
Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa pubblica - Fondo di solidarietà comunale (FSC) - Redistribuzione - Calcolo della quota di perequazione, calibrata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard - Fissazione delle percentuali di incremento, dal 2020 al 2030 - Ricorso della Regione Liguria - Lamentata violazione dei principi della certezza delle risorse e del finanziamento integrale delle funzioni con i fondi attribuiti e delle prerogative delle autonomie locali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 036004).
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 5 e 119, primo, terzo e quarto comma, Cost., dell'art. 57, comma 1, del d.l. n. 124 del 2019, come conv., nella parte in cui prevede la progressione dei criteri perequativi che concorrono alla ripartizione del Fondo di solidarietà comunale (FSC), calibrata sulla differenza fra capacità fiscali e fabbisogni standard. La disposizione impugnata non risulta affetta da irrazionalità benché i dati emersi - tanto in sede di audizione del 24 giugno 2021, a seguito di ordinanza istruttoria n. 79 del 2021, quanto dalla documentazione depositata - sugli effetti in termini di shock perequativo subiti da circa 4100 enti, in conseguenza della ridistribuzione del FSC, confermano la presenza di criticità nella distribuzione delle risorse fra i Comuni italiani, coincidente con il mancato adeguamento dei valori catastali degli immobili. (Precedente: S. 129/2016 - mass. 38895).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 5 e 119, primo, terzo e quarto comma, Cost., dell'art. 57, comma 1, del d.l. n. 124 del 2019, come conv., nella parte in cui prevede la progressione dei criteri perequativi che concorrono alla ripartizione del Fondo di solidarietà comunale (FSC), calibrata sulla differenza fra capacità fiscali e fabbisogni standard. La disposizione impugnata non risulta affetta da irrazionalità benché i dati emersi - tanto in sede di audizione del 24 giugno 2021, a seguito di ordinanza istruttoria n. 79 del 2021, quanto dalla documentazione depositata - sugli effetti in termini di shock perequativo subiti da circa 4100 enti, in conseguenza della ridistribuzione del FSC, confermano la presenza di criticità nella distribuzione delle risorse fra i Comuni italiani, coincidente con il mancato adeguamento dei valori catastali degli immobili. (Precedente: S. 129/2016 - mass. 38895).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
26/10/2019
n. 124
art. 57
co. 1
legge
19/12/2019
n. 157
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 119
co. 1
Costituzione
art. 119
co. 3
Costituzione
art. 119
co. 4
Altri parametri e norme interposte