Sentenza 355/1993 (ECLI:IT:COST:1993:355)
Massima numero 19938
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  11/06/1993;  Decisione del  11/06/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Massime associate alla pronuncia:  19939  19940  19941  19942  19943  19944  19945  19946  19947  19948  19949  19950  19951  19952  19953  19954  19955  19956  19957  19958  19959  19960  19961  19962


Titolo
SENT. 355/93 A. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - ORGANIZZAZIONE DELLE U.S.L. E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE - NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE E RISOLUZIONE DEL RELATIVO RAPPORTO DI LAVORO; COMMISSARIAMENTO DELLE AZIENDE OSPEDALIERE - COMPETENZE ATTRIBUITE, RISPETTIVAMENTE, AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E ALLA GIUNTA REGIONALE - VIOLAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
Come ribadito costantemente dalla Corte, la ripartizione delle funzioni regionali fra i vari organi interni della regione stessa rientra - nei limiti posti dall'art. 121 Cost. - nella materia "organizzazione interna della regione", riservata dalla Costituzione allo Statuto regionale. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi gli artt. 3, sesto comma (prima e decima proposizione) e 4, ottavo comma (terza proposizione), decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nella parte in cui prevedono che le competenze ivi stabilite (nomina del direttore generale della U.S.L. e risoluzione del relativo rapporto di lavoro, commissariamento delle aziende ospedaliere) siano esercitate, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta medesima e dalla Giunta regionale, anziche' dalla Regione. - S. nn. 355/1992, 353/1992, 407/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 121

Altri parametri e norme interposte