Sentenza 355/1993 (ECLI:IT:COST:1993:355)
Massima numero 19939
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  11/06/1993;  Decisione del  11/06/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Massime associate alla pronuncia:  19938  19940  19941  19942  19943  19944  19945  19946  19947  19948  19949  19950  19951  19952  19953  19954  19955  19956  19957  19958  19959  19960  19961  19962


Titolo
SENT. 355/93 B. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - ORGANIZZAZIONE DELLE UU.SS.LL. - NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELLA U.S.L.; RICOSTITUZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELLA U.S.L. - MANCATA ATTUAZIONE DI TALI ADEMPIMENTI DA PARTE DEGLI ORGANI DESIGNATI - POTERI SOSTITUTIVI - ATTRIBUZIONE AL MINISTRO DELLA SANITA' - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO POSTO DALLA LEGGE DI DELEGA CHE PREVEDE L'ESERCIZIO DI POTERI SOSTITUTIVI SOLO DA PARTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
L'art. 1, primo comma, lett. u), della legge delega n. 421 del 1992, prevede che soltanto il Consiglio dei ministri possa esercitare poteri sostitutivi, previa diffida ad adempiere, nel caso di inerzia da parte delle regioni nell'esercizio di competenze ad esse spettanti. E' pertanto illegittimo, per contrasto con tale norma, l'art. 3, sesto e tredicesimo comma, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nella parte in cui prevede che i poteri sostitutivi ivi menzionati (nomina del direttore della U.S.L.; ricostituzione del collegio dei revisori della U.S.L.) siano esercitati dal Ministro della sanita' anziche' dal Consiglio dei ministri, previa diffida.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  23/10/1992  n. 421  art. 1    co. 1