Sentenza 355/1993 (ECLI:IT:COST:1993:355)
Massima numero 19939
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
11/06/1993; Decisione del
11/06/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 355/93 B. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - ORGANIZZAZIONE DELLE UU.SS.LL. - NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELLA U.S.L.; RICOSTITUZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELLA U.S.L. - MANCATA ATTUAZIONE DI TALI ADEMPIMENTI DA PARTE DEGLI ORGANI DESIGNATI - POTERI SOSTITUTIVI - ATTRIBUZIONE AL MINISTRO DELLA SANITA' - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO POSTO DALLA LEGGE DI DELEGA CHE PREVEDE L'ESERCIZIO DI POTERI SOSTITUTIVI SOLO DA PARTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 355/93 B. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - ORGANIZZAZIONE DELLE UU.SS.LL. - NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELLA U.S.L.; RICOSTITUZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELLA U.S.L. - MANCATA ATTUAZIONE DI TALI ADEMPIMENTI DA PARTE DEGLI ORGANI DESIGNATI - POTERI SOSTITUTIVI - ATTRIBUZIONE AL MINISTRO DELLA SANITA' - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO POSTO DALLA LEGGE DI DELEGA CHE PREVEDE L'ESERCIZIO DI POTERI SOSTITUTIVI SOLO DA PARTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
L'art. 1, primo comma, lett. u), della legge delega n. 421 del 1992, prevede che soltanto il Consiglio dei ministri possa esercitare poteri sostitutivi, previa diffida ad adempiere, nel caso di inerzia da parte delle regioni nell'esercizio di competenze ad esse spettanti. E' pertanto illegittimo, per contrasto con tale norma, l'art. 3, sesto e tredicesimo comma, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nella parte in cui prevede che i poteri sostitutivi ivi menzionati (nomina del direttore della U.S.L.; ricostituzione del collegio dei revisori della U.S.L.) siano esercitati dal Ministro della sanita' anziche' dal Consiglio dei ministri, previa diffida.
L'art. 1, primo comma, lett. u), della legge delega n. 421 del 1992, prevede che soltanto il Consiglio dei ministri possa esercitare poteri sostitutivi, previa diffida ad adempiere, nel caso di inerzia da parte delle regioni nell'esercizio di competenze ad esse spettanti. E' pertanto illegittimo, per contrasto con tale norma, l'art. 3, sesto e tredicesimo comma, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nella parte in cui prevede che i poteri sostitutivi ivi menzionati (nomina del direttore della U.S.L.; ricostituzione del collegio dei revisori della U.S.L.) siano esercitati dal Ministro della sanita' anziche' dal Consiglio dei ministri, previa diffida.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 23/10/1992
n. 421
art. 1
co. 1