Sentenza 355/1993 (ECLI:IT:COST:1993:355)
Massima numero 19940
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
11/06/1993; Decisione del
11/06/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 355/93 C. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - AZIENDE E PRESIDI OSPEDALIERI - INDIVIDUAZIONE DEGLI OSPEDALI DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, DA COSTITUIRE IN AZIENDA OSPEDALIERA - INDICAZIONE A TALI FINI DI PRESIDI OSPEDALIERI CON PREVALENZA DEL PERCORSO FORMATIVO DEL TRIENNIO CLINICO O OPERANTI IN STRUTTURE DI PERTINENZA UNIVERSITARIA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO POSTO DALLA NORMA DI DELEGA (DESUMIBILE DALLA 'RATIO' DELLA STESSA), CHE E' QUELLA DI ESCLUDERE TIPOLOGIE DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DETTAGLIATAMENTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 355/93 C. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - AZIENDE E PRESIDI OSPEDALIERI - INDIVIDUAZIONE DEGLI OSPEDALI DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, DA COSTITUIRE IN AZIENDA OSPEDALIERA - INDICAZIONE A TALI FINI DI PRESIDI OSPEDALIERI CON PREVALENZA DEL PERCORSO FORMATIVO DEL TRIENNIO CLINICO O OPERANTI IN STRUTTURE DI PERTINENZA UNIVERSITARIA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO POSTO DALLA NORMA DI DELEGA (DESUMIBILE DALLA 'RATIO' DELLA STESSA), CHE E' QUELLA DI ESCLUDERE TIPOLOGIE DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DETTAGLIATAMENTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
E' alla 'ratio' ispiratrice della legge delega che deve commisurarsi il giudizio sul rispetto, da parte del legislatore delegato, dei limiti ad esso posti. Al riguardo, la 'ratio' della legge di delega n. 421 del 1992, relativamente alla definizione dei criteri per la individuazione degli ospedali da scorporare dalle UU.SS.LL. e da costituire in aziende (art. 1, primo comma, lett. n)) e' quella di creare un sistema chiuso per gli ospedali di rilievo nazionale, individuandone precisamente la tipologia (aziende di rilievo nazionale e di alta specializzazione, policlinici universitari, ospedali che in ogni regione saranno destinati a centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza) con conferimento agli stessi di personalita' giuridica e autonomia di bilancio, finanziaria, gestionale e tecnica, in contrapposizione agli altri presidi, che, invece, dovranno essere informati all'autonomia economico-finanziaria e a criteri di buon andamento e di efficienza finanziaria. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo - con assorbimento degli ulteriori profili prospettati nei confronti di tale norma - l'art. 4, terzo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nella parte in cui definisce come ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione i presidi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico delle facolta' di medicina e chirurgia e, a richiesta dell'universita', i presidi ospedalieri che operano in strutture di pertinenza dell'universita' medesima.
E' alla 'ratio' ispiratrice della legge delega che deve commisurarsi il giudizio sul rispetto, da parte del legislatore delegato, dei limiti ad esso posti. Al riguardo, la 'ratio' della legge di delega n. 421 del 1992, relativamente alla definizione dei criteri per la individuazione degli ospedali da scorporare dalle UU.SS.LL. e da costituire in aziende (art. 1, primo comma, lett. n)) e' quella di creare un sistema chiuso per gli ospedali di rilievo nazionale, individuandone precisamente la tipologia (aziende di rilievo nazionale e di alta specializzazione, policlinici universitari, ospedali che in ogni regione saranno destinati a centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza) con conferimento agli stessi di personalita' giuridica e autonomia di bilancio, finanziaria, gestionale e tecnica, in contrapposizione agli altri presidi, che, invece, dovranno essere informati all'autonomia economico-finanziaria e a criteri di buon andamento e di efficienza finanziaria. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo - con assorbimento degli ulteriori profili prospettati nei confronti di tale norma - l'art. 4, terzo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nella parte in cui definisce come ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione i presidi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico delle facolta' di medicina e chirurgia e, a richiesta dell'universita', i presidi ospedalieri che operano in strutture di pertinenza dell'universita' medesima.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 23/10/1992
n. 421
art. 1
co. 1 lett. n)