Sentenza 355/1993 (ECLI:IT:COST:1993:355)
Massima numero 19941
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
11/06/1993; Decisione del
11/06/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 355/93 D. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - DISCIPLINA DEI RAPPORTI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - DEFINIZIONE DEI REQUISITI MINIMI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SANITARIE E DELLA PERIODICITA' DEI CONTROLLI SUGLI STESSI - PREVISTA EMANAZIONE DI ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - MANCATA DETERMINAZIONE DEI PRINCIPI O ORIENTAMENTI DI MASSIMA PER DELIMITARE LA DISCREZIONALITA' DEL GOVERNO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' SOSTANZIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 355/93 D. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - DISCIPLINA DEI RAPPORTI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - DEFINIZIONE DEI REQUISITI MINIMI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SANITARIE E DELLA PERIODICITA' DEI CONTROLLI SUGLI STESSI - PREVISTA EMANAZIONE DI ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - MANCATA DETERMINAZIONE DEI PRINCIPI O ORIENTAMENTI DI MASSIMA PER DELIMITARE LA DISCREZIONALITA' DEL GOVERNO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' SOSTANZIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, il principio di legalita' sostanziale deve presiedere all'esercizio della funzione governativa di indirizzo e coordinamento. A tale riguardo, l'art. 8, quarto comma, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel prevedere un atto di indirizzo e coordinamento disciplinante oggetti ricadenti sicuramente nella materia regionale della organizzazione dei servizi destinati alla tutela della salute (definizione di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attivita' sanitarie; periodicita' dei controlli sulla permanenza dei requisiti medesimi; fissazione di termini per l'adeguamento delle strutture e dei presidi gia' autorizzati etc...), non determina affatto i principi o gli orientamenti di massima destinati a delimitare la discrezionalita' del Governo nell'esercizio della predetta funzione di indirizzo e coordinamento e percio' e' costituzionalmente illegittimo. - S. n. 359/1991.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, il principio di legalita' sostanziale deve presiedere all'esercizio della funzione governativa di indirizzo e coordinamento. A tale riguardo, l'art. 8, quarto comma, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel prevedere un atto di indirizzo e coordinamento disciplinante oggetti ricadenti sicuramente nella materia regionale della organizzazione dei servizi destinati alla tutela della salute (definizione di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attivita' sanitarie; periodicita' dei controlli sulla permanenza dei requisiti medesimi; fissazione di termini per l'adeguamento delle strutture e dei presidi gia' autorizzati etc...), non determina affatto i principi o gli orientamenti di massima destinati a delimitare la discrezionalita' del Governo nell'esercizio della predetta funzione di indirizzo e coordinamento e percio' e' costituzionalmente illegittimo. - S. n. 359/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte