Sentenza 355/1993 (ECLI:IT:COST:1993:355)
Massima numero 19942
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
11/06/1993; Decisione del
11/06/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 355/93 E. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - AUTOFINANZIAMENTO REGIONALE - DISAVANZI DELLE UU.SS.LL. E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE - COPERTURA A CARICO DELLE REGIONI CON ESONERO TOTALE E IMMEDIATO DELLO STATO - DISCIPLINA TRANSITORIA VOLTA A RENDERE GRADUALE IL PASSAGGIO AL NUOVO SISTEMA - MANCATA PREVISIONE - IRRAGIONEVOLEZZA, IN RELAZIONE ALL'ESIGENZA DI PRESERVARE SIA L'EQUILIBRIO DEL BILANCIO STATALE E DEI BILANCI REGIONALI SIA UN ACCETTABILE LIVELLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DELLE PRESTAZIONI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 355/93 E. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - AUTOFINANZIAMENTO REGIONALE - DISAVANZI DELLE UU.SS.LL. E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE - COPERTURA A CARICO DELLE REGIONI CON ESONERO TOTALE E IMMEDIATO DELLO STATO - DISCIPLINA TRANSITORIA VOLTA A RENDERE GRADUALE IL PASSAGGIO AL NUOVO SISTEMA - MANCATA PREVISIONE - IRRAGIONEVOLEZZA, IN RELAZIONE ALL'ESIGENZA DI PRESERVARE SIA L'EQUILIBRIO DEL BILANCIO STATALE E DEI BILANCI REGIONALI SIA UN ACCETTABILE LIVELLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DELLE PRESTAZIONI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
L'aver posto a carico delle regioni gli eventuali disavanzi di gestione delle UU.SS.LL. e delle aziende ospedaliere, con immediato e totale esonero di interventi finanziari da parte dello Stato, senza prevedere una disciplina transitoria diretta a permettere il graduale, e quindi controllabile, adeguamento della finanza regionale al nuovo sistema introdotto (art. 13, primo comma, decreto legislativo n. 502 del 1992), comporta il rischio obiettivo che l'utilizzazione da parte delle regioni dei nuovi poteri di imposizione tributaria ("tasse sanitarie", aumenti dei contributi o tributi regionali) sia in gran parte assorbita, soprattutto in una prima fase, dalla copertura dello scarto, fra i costi delle prestazioni assistenziali ipotizzati dallo Stato e la situazione di partenza effettivamente esistente nelle UU.SS.LL.. La previsione risulta quindi irragionevole, in considerazione della esigenza costituzionale di preservare, insieme all'equilibrio del bilancio statale (art. 81 Cost.), anche l'equilibrio finanziario dei bilanci regionali (art. 119 Cost.) e un accettabile livello qualitativo e quantitativo di prestazioni dirette a soddisfare interessi del singolo cittadino e della collettivita' costituzionalmente rilevanti (art. 32 Cost.) ed e' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 13, primo comma, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nella parte in cui, nello stabilire l'esonero immediato e totale dello Stato da interventi finanziari volti a far fronte ai disavanzi di gestione delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, non prevede una adeguata disciplina diretta a rendere graduale il passaggio e la messa a regime del sistema di finanziamento previsto nello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992.
L'aver posto a carico delle regioni gli eventuali disavanzi di gestione delle UU.SS.LL. e delle aziende ospedaliere, con immediato e totale esonero di interventi finanziari da parte dello Stato, senza prevedere una disciplina transitoria diretta a permettere il graduale, e quindi controllabile, adeguamento della finanza regionale al nuovo sistema introdotto (art. 13, primo comma, decreto legislativo n. 502 del 1992), comporta il rischio obiettivo che l'utilizzazione da parte delle regioni dei nuovi poteri di imposizione tributaria ("tasse sanitarie", aumenti dei contributi o tributi regionali) sia in gran parte assorbita, soprattutto in una prima fase, dalla copertura dello scarto, fra i costi delle prestazioni assistenziali ipotizzati dallo Stato e la situazione di partenza effettivamente esistente nelle UU.SS.LL.. La previsione risulta quindi irragionevole, in considerazione della esigenza costituzionale di preservare, insieme all'equilibrio del bilancio statale (art. 81 Cost.), anche l'equilibrio finanziario dei bilanci regionali (art. 119 Cost.) e un accettabile livello qualitativo e quantitativo di prestazioni dirette a soddisfare interessi del singolo cittadino e della collettivita' costituzionalmente rilevanti (art. 32 Cost.) ed e' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 13, primo comma, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nella parte in cui, nello stabilire l'esonero immediato e totale dello Stato da interventi finanziari volti a far fronte ai disavanzi di gestione delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, non prevede una adeguata disciplina diretta a rendere graduale il passaggio e la messa a regime del sistema di finanziamento previsto nello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte