Sentenza 355/1993 (ECLI:IT:COST:1993:355)
Massima numero 19943
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
11/06/1993; Decisione del
11/06/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 355/93 F. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - AUTOFINANZIAMENTO REGIONALE - EROGAZIONE DI LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI A QUELLI UNIFORMI SUL PIANO NAZIONALE E ADOZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI DIVERSI DA QUELLI ASSUNTI PER LA DETERMINAZIONE DEL PARAMETRO CAPITARIO DI FINANZIAMENTO IN SEDE NAZIONALE - RELATIVI COSTI - COPERTURA A CARICO DELLE REGIONI - CONFORMITA' DELLA DISPOSIZIONE AL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELL'EQUILIBRIO FINANZIARIO, VALEVOLE ANCHE PER IL SISTEMA PUBBLICO DI ASSISTENZA SANITARIA.
SENT. 355/93 F. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - AUTOFINANZIAMENTO REGIONALE - EROGAZIONE DI LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI A QUELLI UNIFORMI SUL PIANO NAZIONALE E ADOZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI DIVERSI DA QUELLI ASSUNTI PER LA DETERMINAZIONE DEL PARAMETRO CAPITARIO DI FINANZIAMENTO IN SEDE NAZIONALE - RELATIVI COSTI - COPERTURA A CARICO DELLE REGIONI - CONFORMITA' DELLA DISPOSIZIONE AL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELL'EQUILIBRIO FINANZIARIO, VALEVOLE ANCHE PER IL SISTEMA PUBBLICO DI ASSISTENZA SANITARIA.
Testo
L'art. 13, primo comma, decreto legislativo n. 502 del 1992, nella parte in cui pone a carico delle regioni i costi relativi sia all'erogazione di livelli di assistenza superiori a quelli uniformi sul piano nazionale, sia all'adozione di modelli organizzativi diversi da quelli assunti per la determinazione del parametro capitario di finanziamento in sede nazionale, attua il principio di incentivare l'erogazione dei servizi di assistenza e creare modelli organizzativi rispondenti a parametri di efficienza ottimale e uniformita' territoriale nonche', in particolare, il principio del parallelismo fra responsabilita' di disciplina e di controllo e responsabilita' finanziaria, cosi' interpretando, conformemente al dettato costituzionale, lo spirito del requisito di efficienza, e quindi quello dell'equilibrio finanziario, valevole, a norma dell'art. 97 Cost., anche per il sistema pubblico di assistenza sanitaria nel suo complesso.
L'art. 13, primo comma, decreto legislativo n. 502 del 1992, nella parte in cui pone a carico delle regioni i costi relativi sia all'erogazione di livelli di assistenza superiori a quelli uniformi sul piano nazionale, sia all'adozione di modelli organizzativi diversi da quelli assunti per la determinazione del parametro capitario di finanziamento in sede nazionale, attua il principio di incentivare l'erogazione dei servizi di assistenza e creare modelli organizzativi rispondenti a parametri di efficienza ottimale e uniformita' territoriale nonche', in particolare, il principio del parallelismo fra responsabilita' di disciplina e di controllo e responsabilita' finanziaria, cosi' interpretando, conformemente al dettato costituzionale, lo spirito del requisito di efficienza, e quindi quello dell'equilibrio finanziario, valevole, a norma dell'art. 97 Cost., anche per il sistema pubblico di assistenza sanitaria nel suo complesso.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte