Sentenza 355/1993 (ECLI:IT:COST:1993:355)
Massima numero 19944
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  11/06/1993;  Decisione del  11/06/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Massime associate alla pronuncia:  19938  19939  19940  19941  19942  19943  19945  19946  19947  19948  19949  19950  19951  19952  19953  19954  19955  19956  19957  19958  19959  19960  19961  19962


Titolo
SENT. 355/93 G. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - ORGANIZZAZIONE DELLE UU.SS.LL. - ENUNCIAZIONE DI NORMATIVA DI DETTAGLIO - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE REGIONI - ESCLUSIONE - VINCOLATIVITA' DI TALE NORMATIVA NEI CONFRONTI DELLE STESSE - LIMITI - PRECISAZIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Secondo quanto affermato costantemente dalla Corte, posto che neppure una riforma economico-sociale puo' integralmente estromettere le regioni dalle materie di loro competenza, le disposizioni dirette a porre i principi concernenti l'organizzazione delle UU.SS.LL. vanno considerate come norme fondamentali delle riforme economico-sociali, le cui eventuali disposizioni di dettaglio sono tali da vincolare l'esercizio delle competenze regionali soltanto ove le disposizioni stesse siano legate con i principi della riforma da un rapporto di coessenzialita' e di necessaria integrazione. A tale riguardo, l'art. 3, decreto legislativo n. 502 del 1992, nel dettare le regole organizzative per la ristrutturazione delle UU.SS.LL., contiene molteplici disposizioni aventi carattere di norme di dettaglio che, tuttavia, non violano i limiti delle competenze regionali, in quanto esse o sono organicamente legate ai principi affermati, al fine di definirne piu' precisamente il senso o stabiliscono requisiti minimi, rispondenti a un interesse nazionale che le regioni debbono rispettare o, se volte a soddisfare l'esigenza di una piu' sollecita operativita' delle nuove regole organizzative (indicazione per la sostituzione del direttore generale, fissazione dei limiti massimi di assenza o impedimento e del termine di cessazione dall'incarico del direttore sanitario e amministrativo) rivestono, per tale loro 'ratio' ispiratrice, un carattere dispositivo verso le regioni, nel senso che queste ultime, nell'esercizio delle loro competenze, possono derogarvi, fermo restando il vincolo della congruita' delle disposizioni regionali rispetto al principio sotteso alle disposizioni di dettaglio adottate in via dispositiva dallo Stato. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - con assorbimento degli ulteriori profili sollevati nei confronti dell'art. 4, sesto e decimo comma, limitatamente all'espresso richiamo a detto art. 3 - sollevata in riferimento, per la regione Valle d'Aosta, agli artt. 76, 77 e 116 Cost., nonche' agli artt. 2, 3 e 4 del proprio Statuto e, per le altre regioni ricorrenti, agli artt. 76, 77, 117 e 118 Cost.). - In tema di riforme economico-sociali, v. S. nn. 219/1984, 99/1987, 274/1988, 107/1088,mentre sulla vincolativita' delle norme di dettaglio nei confronti delle regioni, S. nn. 153/1985 e 192/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 116

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2

statuto regione Valle d'Aosta  art. 3

statuto regione Valle d'Aosta  art. 4

Altri parametri e norme interposte