Sentenza 355/1993 (ECLI:IT:COST:1993:355)
Massima numero 19945
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
11/06/1993; Decisione del
11/06/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 355/93 H. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - APPROVAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 502 DEL 1992 - PROCEDURA - PREVISIONE DEL PARERE OBBLIGATORIO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI STATO-REGIONI - RITENUTA INOSSERVANZA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO POSTO DALLA LEGGE DI DELEGA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 355/93 H. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - APPROVAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 502 DEL 1992 - PROCEDURA - PREVISIONE DEL PARERE OBBLIGATORIO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI STATO-REGIONI - RITENUTA INOSSERVANZA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO POSTO DALLA LEGGE DI DELEGA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non sussiste violazione degli artt. 76 e 77 Cost., da parte del decreto legislativo n. 502 del 1992, sotto il profilo che, per l'approvazione di esso, non sia stato sentito - come prescrive la procedura di cui alla legge di delega n. 421 del 1992 - il parere obbligatorio della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano , circostanza questa che risulterebbe anche dalla mancata menzione dello stesso nel preambolo del decreto citato. Infatti, nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 17 dicembre 1992 - come risulta dal relativo estratto del verbale, non contestato peraltro dalle ricorrenti - e' stato redatto un documento sulla proposta governativa di decreto legislativo, stilato dai presidenti delle regioni e delle province autonome, riuniti in Conferenza, del quale il Consiglio dei ministri ha tenuto conto, ai fini delle modifiche da apportare al decreto stesso, in sede di approvazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'intero decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.).
Non sussiste violazione degli artt. 76 e 77 Cost., da parte del decreto legislativo n. 502 del 1992, sotto il profilo che, per l'approvazione di esso, non sia stato sentito - come prescrive la procedura di cui alla legge di delega n. 421 del 1992 - il parere obbligatorio della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano , circostanza questa che risulterebbe anche dalla mancata menzione dello stesso nel preambolo del decreto citato. Infatti, nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 17 dicembre 1992 - come risulta dal relativo estratto del verbale, non contestato peraltro dalle ricorrenti - e' stato redatto un documento sulla proposta governativa di decreto legislativo, stilato dai presidenti delle regioni e delle province autonome, riuniti in Conferenza, del quale il Consiglio dei ministri ha tenuto conto, ai fini delle modifiche da apportare al decreto stesso, in sede di approvazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'intero decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte