Sentenza 355/1993 (ECLI:IT:COST:1993:355)
Massima numero 19946
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
11/06/1993; Decisione del
11/06/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 355/93 I. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - PROGRAMMAZIONE SANITARIA NAZIONALE E DEFINIZIONE DEI LIVELLI UNIFORMI DI ASSISTENZA - FISSAZIONE DEGLI OBIETTIVI FONDAMENTALI DI PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE E DEI LIVELLI DI ASSISTENZA, MEDIANTE IL PIANO SANITARIO NAZIONALE - ADOZIONE DI ESSO DA PARTE DEL GOVERNO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI POSTI DALLA LEGGE DI DELEGA AL RIGUARDO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 355/93 I. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - PROGRAMMAZIONE SANITARIA NAZIONALE E DEFINIZIONE DEI LIVELLI UNIFORMI DI ASSISTENZA - FISSAZIONE DEGLI OBIETTIVI FONDAMENTALI DI PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE E DEI LIVELLI DI ASSISTENZA, MEDIANTE IL PIANO SANITARIO NAZIONALE - ADOZIONE DI ESSO DA PARTE DEL GOVERNO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI POSTI DALLA LEGGE DI DELEGA AL RIGUARDO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Posto che, pur nell'ambito invalicabile dei confini dati dalle possibilita' applicative desumibili dalle norme di delega, il legislatore delegato ha un'indiscutibile liberta' di interpretazione e di scelta fra le alternative ad esso offerte, e' da escludersi che l'art. 1, decreto legislativo n. 502 del 1992 sia in contrasto con l'art. 1, primo comma, lett. g), legge di delega n. 421 del 1992. Non puo' al riguardo sostenersi la mancata considerazione della molteplicita' degli obiettivi - pur con il vincolo dei limiti delle risorse disponibili - da parte della norma delegata in quanto essa, oltre a mantenere la coerenza delle prestazioni con il finanziamento, impone anche di rapportare i livelli di assistenza agli obiettivi di tutela della salute individuati a livello internazionale e di prevedere livelli di assistenza comunque garantiti a tutti i cittadini. Ne' la previsione della adozione del piano sanitario a cura del Governo, che realizza la totale delegificazione della materia, viola le direttive della legge delega del libero accesso alle cure, della gratuita' del servizio prestato nei limiti previsti dalle norme vigenti e quella del vincolo che i principi relativi ai livelli uniformi di assistenza sanitaria devono essere direttamente stabiliti dal decreto legislativo medesimo: infatti, le indicazioni e i criteri contenuti nella norma delegata sono da ritenersi sufficienti ad escludere tale violazione e a delimitare la discrezionalita' del Governo nella predisposizione del piano sanitario, anche perche' quest'ultimo deve stabilire "i principi" per la fissazione dei livelli e non gia' i livelli stessi. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 116, 117, 118, 119 Cost. e 2, 3 e 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta). - S. nn. 4/1992, 141/1993.
Posto che, pur nell'ambito invalicabile dei confini dati dalle possibilita' applicative desumibili dalle norme di delega, il legislatore delegato ha un'indiscutibile liberta' di interpretazione e di scelta fra le alternative ad esso offerte, e' da escludersi che l'art. 1, decreto legislativo n. 502 del 1992 sia in contrasto con l'art. 1, primo comma, lett. g), legge di delega n. 421 del 1992. Non puo' al riguardo sostenersi la mancata considerazione della molteplicita' degli obiettivi - pur con il vincolo dei limiti delle risorse disponibili - da parte della norma delegata in quanto essa, oltre a mantenere la coerenza delle prestazioni con il finanziamento, impone anche di rapportare i livelli di assistenza agli obiettivi di tutela della salute individuati a livello internazionale e di prevedere livelli di assistenza comunque garantiti a tutti i cittadini. Ne' la previsione della adozione del piano sanitario a cura del Governo, che realizza la totale delegificazione della materia, viola le direttive della legge delega del libero accesso alle cure, della gratuita' del servizio prestato nei limiti previsti dalle norme vigenti e quella del vincolo che i principi relativi ai livelli uniformi di assistenza sanitaria devono essere direttamente stabiliti dal decreto legislativo medesimo: infatti, le indicazioni e i criteri contenuti nella norma delegata sono da ritenersi sufficienti ad escludere tale violazione e a delimitare la discrezionalita' del Governo nella predisposizione del piano sanitario, anche perche' quest'ultimo deve stabilire "i principi" per la fissazione dei livelli e non gia' i livelli stessi. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 116, 117, 118, 119 Cost. e 2, 3 e 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta). - S. nn. 4/1992, 141/1993.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 116
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
statuto regione Valle d'Aosta
art. 3
statuto regione Valle d'Aosta
art. 4
Altri parametri e norme interposte
legge 23/10/1992
n. 421
art. 1
co. 1 lett. g)