Sentenza 355/1993 (ECLI:IT:COST:1993:355)
Massima numero 19947
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
11/06/1993; Decisione del
11/06/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 355/93 L. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - ORGANIZZAZIONE DELLE UU.SS.LL. - POTERI DI GESTIONE E DI RAPPRESENTANZA - ATTRIBUZIONE AL DIRETTORE GENERALE DELLA U.S.L. - RITENUTA NECESSITA' DI DIVIDERE TALI POTERI TRA PIU' ORGANI, IN BASE ALLA DIZIONE LETTERALE DELLA LEGGE DI DELEGA - ASSERITA VIOLAZIONE DI QUEST'ULTIMA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 355/93 L. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - ORGANIZZAZIONE DELLE UU.SS.LL. - POTERI DI GESTIONE E DI RAPPRESENTANZA - ATTRIBUZIONE AL DIRETTORE GENERALE DELLA U.S.L. - RITENUTA NECESSITA' DI DIVIDERE TALI POTERI TRA PIU' ORGANI, IN BASE ALLA DIZIONE LETTERALE DELLA LEGGE DI DELEGA - ASSERITA VIOLAZIONE DI QUEST'ULTIMA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'espressione grammaticale "organi di gestione", che la legge di delega n. 421 del 1992 prevede all'art. 1, lett. d), a proposito della organizzazione delle UU.SS.LL., e' collegata alla formulazione originaria della norma, in quanto riferita al direttore generale e al consiglio di amministrazione. Tuttavia, l'erroneita' della locuzione, rimasta al plurale, pur dopo l'eliminazione, dal testo definitivo, del termine "consiglio di amministrazione", non puo' essere interpretata come indicativa dell'esigenza di prevedere, in sede di esercizio del potere delegato, una pluralita' di organi di gestione, con conseguente esclusione di violazione degli artt. 76 e 77 Cost., da parte dell'art. 3, sesto comma, decreto legislativo n. 502 del 1992, il quale accentra tutti i poteri di gestione e di rappresentanza, su menzionati, nel direttore generale della U.S.L.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, sesto comma, decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.).
L'espressione grammaticale "organi di gestione", che la legge di delega n. 421 del 1992 prevede all'art. 1, lett. d), a proposito della organizzazione delle UU.SS.LL., e' collegata alla formulazione originaria della norma, in quanto riferita al direttore generale e al consiglio di amministrazione. Tuttavia, l'erroneita' della locuzione, rimasta al plurale, pur dopo l'eliminazione, dal testo definitivo, del termine "consiglio di amministrazione", non puo' essere interpretata come indicativa dell'esigenza di prevedere, in sede di esercizio del potere delegato, una pluralita' di organi di gestione, con conseguente esclusione di violazione degli artt. 76 e 77 Cost., da parte dell'art. 3, sesto comma, decreto legislativo n. 502 del 1992, il quale accentra tutti i poteri di gestione e di rappresentanza, su menzionati, nel direttore generale della U.S.L.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, sesto comma, decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 23/10/1992
n. 421
art. 1 lett. d)