Sentenza 220/2021 (ECLI:IT:COST:2021:220)
Massima numero 44300
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del
06/10/2021; Decisione del
06/10/2021
Deposito del 26/11/2021; Pubblicazione in G. U. 01/12/2021
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa pubblica - Fondo di solidarietà comunale (FSC) - Determinazione della progressione di incremento, ristorativa dei tagli precedenti - Ricorso della Regione Liguria - Lamentata violazione dell'autonomia finanziaria degli enti locali e delle loro prerogative costituzionali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 036004).
Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa pubblica - Fondo di solidarietà comunale (FSC) - Determinazione della progressione di incremento, ristorativa dei tagli precedenti - Ricorso della Regione Liguria - Lamentata violazione dell'autonomia finanziaria degli enti locali e delle loro prerogative costituzionali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 036004).
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 5 e 119, primo, terzo e quarto comma, Cost., dell'art. 1, comma 849, della legge n. 160 del 2019 - la cui disamina, per effetto dello ius superveniens di cui alla legge n. del 2020, va circoscritta alle doglianze all'annualità 2020 -, che prevede le quote di progressione di incremento del Fondo di solidarietà comunale (FSC), così provvedendo a un progressivo recupero delle risorse venute meno per effetto dei tagli praticati nel 2014 dall'art. 47, comma 8, e del d.l. n. 66 del 2014, come conv. Come emerso in sede di audizione del 24 giugno 2021 - a seguito di ordinanza istruttoria n. 79 del 2021 - e confermato dalla documentazione successivamente depositata, le somme stanziate per il FSC 2020 e i criteri di riparto di cui al d.P.C.m. 26 maggio 2020 sono stati oggetto di specifica intesa, in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 30 gennaio 2020, segnando così una netta soluzione di continuità rispetto alla fase dei tagli lineari e inaugurando il progressivo ripristino dell'ammontare originario del FSC, anche tenendo conto degli incrementi degli stanziamenti previsti durante l'emergenza da COVID-19 dall'art. 106 del d.l. n. 32 del 2020, come conv., che ha istituito un fondo per destinare risorse aggiuntive ai Comuni, ulteriormente integrato dall'art. 39, comma 1, del d.l. n. 104 del 2020.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 5 e 119, primo, terzo e quarto comma, Cost., dell'art. 1, comma 849, della legge n. 160 del 2019 - la cui disamina, per effetto dello ius superveniens di cui alla legge n. del 2020, va circoscritta alle doglianze all'annualità 2020 -, che prevede le quote di progressione di incremento del Fondo di solidarietà comunale (FSC), così provvedendo a un progressivo recupero delle risorse venute meno per effetto dei tagli praticati nel 2014 dall'art. 47, comma 8, e del d.l. n. 66 del 2014, come conv. Come emerso in sede di audizione del 24 giugno 2021 - a seguito di ordinanza istruttoria n. 79 del 2021 - e confermato dalla documentazione successivamente depositata, le somme stanziate per il FSC 2020 e i criteri di riparto di cui al d.P.C.m. 26 maggio 2020 sono stati oggetto di specifica intesa, in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 30 gennaio 2020, segnando così una netta soluzione di continuità rispetto alla fase dei tagli lineari e inaugurando il progressivo ripristino dell'ammontare originario del FSC, anche tenendo conto degli incrementi degli stanziamenti previsti durante l'emergenza da COVID-19 dall'art. 106 del d.l. n. 32 del 2020, come conv., che ha istituito un fondo per destinare risorse aggiuntive ai Comuni, ulteriormente integrato dall'art. 39, comma 1, del d.l. n. 104 del 2020.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2019
n. 160
art. 1
co. 849
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 119
co. 1
Costituzione
art. 119
co. 3
Costituzione
art. 119
co. 4
Altri parametri e norme interposte