Sentenza 355/1993 (ECLI:IT:COST:1993:355)
Massima numero 19948
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  11/06/1993;  Decisione del  11/06/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Massime associate alla pronuncia:  19938  19939  19940  19941  19942  19943  19944  19945  19946  19947  19949  19950  19951  19952  19953  19954  19955  19956  19957  19958  19959  19960  19961  19962


Titolo
SENT. 355/93 M. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - AZIENDE E PRESIDI OSPEDALIERI - INDIVIDUAZIONE DEGLI OSPEDALI DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE DA COSTITUIRE IN AZIENDE OSPEDALIERE - PROCEDIMENTO - PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI - PREVISIONE DI UN SOLO POTERE DI PROPOSTA - ASSERITA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN ORDINE ALLA ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non lede l'autonomia delle regioni a statuto ordinario ne' della Valle d'Aosta, che la partecipazione delle regioni al procedimento relativo alla individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di quelli di alta specializzazione, da costituire in aziende ospedaliere con decreto del Ministro della sanita', sia limitata ad un potere di proposta, ai sensi dell'art. 4, primo comma, decreto legislativo n. 502 del 1992. Infatti, la separazione dalle UU.SS.LL. di detti ospedali, nonche' dei policlinici universitari, costituisce una scelta legislativa - motivata dalla valutazione negativa del precedente assetto - che non interferisce illegittimamente sui poteri di organizzazione dell'assistenza sanitaria riservati alle regioni (v., anche, art. 1, primo comma, lett. c) legge di delega n. 421 del 1992) perche' il Ministro della sanita', oltre ad essere condizionato dalla proposta regionale, interviene in un campo connotato dall'interesse nazionale ed esercita il proprio potere unicamente sulla base della verifica della sussistenza dei requisiti indicati nello stesso art. 4. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 116, 117, 118, 119 Cost. e 2, 3 e 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 116

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2

statuto regione Valle d'Aosta  art. 3

statuto regione Valle d'Aosta  art. 4

Altri parametri e norme interposte