Sentenza 355/1993 (ECLI:IT:COST:1993:355)
Massima numero 19949
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  11/06/1993;  Decisione del  11/06/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Massime associate alla pronuncia:  19938  19939  19940  19941  19942  19943  19944  19945  19946  19947  19948  19950  19951  19952  19953  19954  19955  19956  19957  19958  19959  19960  19961  19962


Titolo
SENT. 355/93 N. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - AZIENDE E PRESIDI OSPEDALIERI - RIORGANIZZAZIONE A CURA DELLE REGIONI - ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA E INDIVIDUAZIONE DEI POSTI LETTO DA DESTINARE ALLE CAMERE A PAGAMENTO - DISCIPLINA - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI, IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Posto che, come gia' chiarito dalla Corte, la norma di dettaglio puo' cosi' qualificarsi in quanto richiede soltanto un'attivita' di materiale esecuzione o in quanto preclude qualsiasi spazio per l'intervento della legge regionale, non puo' ritenersi tale e quindi non interferisce illegittimamente sulle competenze regionali in materia di assistenza sanitaria, l'art. 4, decimo comma, nella parte in cui regola l'esercizio della libera professione intramuraria da parte dei medici e l'individuazione dei posti letto da destinare alle camere a pagamento. La norma, infatti, e' volta a garantire concretamente che i medici possano svolgere attivita' libero-professionale all'interno dell'ospedale, sia al fine di controbilanciare le nuove regole in materia di incompatibilita' nel settore medico (art. 4, settimo comma, legge n. 412 del 1992) sia al fine di permettere che le aziende ospedaliere, dotate di autonomia finanziaria, possano beneficiare di nuove entrate (v. art. 4, settimo comma, lett, e), stesso decreto legislativo n. 502 del 1992), ma lascia alle regioni, nell'ambito delle loro potesta' di organizzazione del servizio, tanto l'individuazione e la determinazione degli "spazi adeguati", quanto la fissazione, entro il limite minimo e massimo definito dallo Stato, della precisa percentuale dei posti letto destinati alle camere a pagamento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - con assorbimento degli ulteriori profili prospettati nei confronti di tale norma - dell'art. 4, decimo comma, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 116, 117, 118, 119 Cost. e 2, 3, 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta). - S. nn. 70/1981, 177/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 116

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2

statuto regione Valle d'Aosta  art. 3

statuto regione Valle d'Aosta  art. 4

Altri parametri e norme interposte