Sentenza 355/1993 (ECLI:IT:COST:1993:355)
Massima numero 19951
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  11/06/1993;  Decisione del  11/06/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Massime associate alla pronuncia:  19938  19939  19940  19941  19942  19943  19944  19945  19946  19947  19948  19949  19950  19952  19953  19954  19955  19956  19957  19958  19959  19960  19961  19962


Titolo
SENT. 355/93 P. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - RAPPORTI TRA SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E UNIVERSITA' - FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO INFERMIERISTICO, TECNICO E DELLA RIABILITAZIONE - ATTUAZIONE IN SEDE OSPEDALIERA - RILASCIO DEI DIPLOMI RELATIVI - POTERE ATTRIBUITO AL RESPONSABILE DELLA SCUOLA E AL RETTORE DELL'UNIVERSITA' COMPETENTE - ASSERITA LESIONE DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE INFERMIERISTICO, NONCHE' VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI DELEGA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non comporta alcuna lesione delle competenze regionali in materia di formazione professionale del personale infermieristico, ne' violazione dei principi posti al riguardo dalla legge di delega n. 421 del 1992 (art. 1, lett. o)), l'art. 6, terzo comma, decreto legislativo n. 502 del 1992, a norma del quale la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione deve avvenire in sede ospedaliera, secondo un ordinamento didattico definito con decreto del Ministro della universita', di concerto con il Ministro della sanita' e i relativi diplomi sono rilasciati a firma del responsabile della scuola e del rettore dell'Universita' competente. La norma infatti, a parte alcune oscurita' lessicali, prevede certamente una ipotesi di collaborazione, formalizzata in appositi protocolli d'intesa, che avviene nel rispetto delle reciproche competenze delle due istituzioni coinvolte, cosicche' appare coerente che i corsi siano affidati al personale del ruolo sanitario dalle strutture ospedaliere interessate, che l'ordinamento didattico, i (nuovi) diplomi di formazione professionale e le loro modalita' di rilascio siano affidate ad autorita' statali, anche perche' tale affidamento tocca segmenti riconducibili alle attribuzioni universitarie. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, terzo comma, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 117, 118, 119 Cost.). - Sul rilascio dei diplomi di studio, v. S. n. 245 del 1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte