Sentenza 355/1993 (ECLI:IT:COST:1993:355)
Massima numero 19952
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  11/06/1993;  Decisione del  11/06/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Massime associate alla pronuncia:  19938  19939  19940  19941  19942  19943  19944  19945  19946  19947  19948  19949  19950  19951  19953  19954  19955  19956  19957  19958  19959  19960  19961  19962


Titolo
SENT. 355/93 Q. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - ADEMPIMENTI CONCERNENTI IL PARERE DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA STATO E REGIONI SULL'ATTIVAZIONE DI POTERI SOSTITUTIVI, L'INTESA CON DETTA CONFERENZA PER LA FISSAZIONE DELLE TARIFFE DI PRESTAZIONI DIRETTE, LA STIPULA DI PROTOCOLLI D'INTESA TRA REGIONI E UNIVERSITA' - MANCATA ATTUAZIONE - POTERI SOSTITUTIVI DEL MINISTRO DELLA SANITA' - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI, NONCHE' DEI PRINCIPI POSTI AL RIGUARDO DALLA LEGGE DI DELEGA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Secondo principi piu' volte affermati dalla Corte, nell'ipotesi di intreccio di distinte competenze dello Stato e delle regioni, la prevalenza di interessi unitari, che ha indotto il legislatore a prevedere forme di collaborazione tra le parti, giustifica, in caso di mancato accordo tra di esse, entro un congruo termine, l'iniziativa risolutiva - assistita dalle dovute cautele (diffida) - da parte dello Stato, rispondente peraltro all'esigenza di prevenire eventuali paralisi nell'esercizio di funzioni pubbliche. Sono quindi legittimi, anche in relazione all'art. 1, primo comma, lett. u) della legge di delega n. 421 del 1992, i poteri sostitutivi - e le relative modalita' di esercizio - attribuiti al Ministro della sanita' dal decreto legislativo n. 502 del 1992, in ordine al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni sull'attivazione di poteri sostitutivi (art. 10, quarto comma), alla intesa con detta Conferenza per la fissazione delle tariffe di prestazioni dirette (art. 8, quinto e sesto comma), alla stipulazione dei protocolli di intesa tra regioni e Universita' (art. 6, quarto comma), dovendosi precisare, per quest'ultima norma, che la potesta' di indirizzo per l'applicazione degli accordi, connessa all'intervento ministeriale, e' strumentale alla predisposizione degli accordi stessi, poiche' riguarda direttive e indicazioni delucidative per agevolare l'applicazione di essi. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 6, quarto comma, 8, quinto e sesto comma, 10, quarto comma, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sollevate in riferimento agli artt. 76, 77, 116, 117, 118, 119, Cost., 2, 3, 4, Statuto speciale per la Valle d'Aosta). - S. nn. 351/1991, 1031/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 116

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2

statuto regione Valle d'Aosta  art. 3

statuto regione Valle d'Aosta  art. 4

Altri parametri e norme interposte

legge  23/10/1992  n. 421  art. 1  lett. u)