Sentenza 355/1993 (ECLI:IT:COST:1993:355)
Massima numero 19952
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
11/06/1993; Decisione del
11/06/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 355/93 Q. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - ADEMPIMENTI CONCERNENTI IL PARERE DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA STATO E REGIONI SULL'ATTIVAZIONE DI POTERI SOSTITUTIVI, L'INTESA CON DETTA CONFERENZA PER LA FISSAZIONE DELLE TARIFFE DI PRESTAZIONI DIRETTE, LA STIPULA DI PROTOCOLLI D'INTESA TRA REGIONI E UNIVERSITA' - MANCATA ATTUAZIONE - POTERI SOSTITUTIVI DEL MINISTRO DELLA SANITA' - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI, NONCHE' DEI PRINCIPI POSTI AL RIGUARDO DALLA LEGGE DI DELEGA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 355/93 Q. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - ADEMPIMENTI CONCERNENTI IL PARERE DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA STATO E REGIONI SULL'ATTIVAZIONE DI POTERI SOSTITUTIVI, L'INTESA CON DETTA CONFERENZA PER LA FISSAZIONE DELLE TARIFFE DI PRESTAZIONI DIRETTE, LA STIPULA DI PROTOCOLLI D'INTESA TRA REGIONI E UNIVERSITA' - MANCATA ATTUAZIONE - POTERI SOSTITUTIVI DEL MINISTRO DELLA SANITA' - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI, NONCHE' DEI PRINCIPI POSTI AL RIGUARDO DALLA LEGGE DI DELEGA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Secondo principi piu' volte affermati dalla Corte, nell'ipotesi di intreccio di distinte competenze dello Stato e delle regioni, la prevalenza di interessi unitari, che ha indotto il legislatore a prevedere forme di collaborazione tra le parti, giustifica, in caso di mancato accordo tra di esse, entro un congruo termine, l'iniziativa risolutiva - assistita dalle dovute cautele (diffida) - da parte dello Stato, rispondente peraltro all'esigenza di prevenire eventuali paralisi nell'esercizio di funzioni pubbliche. Sono quindi legittimi, anche in relazione all'art. 1, primo comma, lett. u) della legge di delega n. 421 del 1992, i poteri sostitutivi - e le relative modalita' di esercizio - attribuiti al Ministro della sanita' dal decreto legislativo n. 502 del 1992, in ordine al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni sull'attivazione di poteri sostitutivi (art. 10, quarto comma), alla intesa con detta Conferenza per la fissazione delle tariffe di prestazioni dirette (art. 8, quinto e sesto comma), alla stipulazione dei protocolli di intesa tra regioni e Universita' (art. 6, quarto comma), dovendosi precisare, per quest'ultima norma, che la potesta' di indirizzo per l'applicazione degli accordi, connessa all'intervento ministeriale, e' strumentale alla predisposizione degli accordi stessi, poiche' riguarda direttive e indicazioni delucidative per agevolare l'applicazione di essi. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 6, quarto comma, 8, quinto e sesto comma, 10, quarto comma, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sollevate in riferimento agli artt. 76, 77, 116, 117, 118, 119, Cost., 2, 3, 4, Statuto speciale per la Valle d'Aosta). - S. nn. 351/1991, 1031/1988.
Secondo principi piu' volte affermati dalla Corte, nell'ipotesi di intreccio di distinte competenze dello Stato e delle regioni, la prevalenza di interessi unitari, che ha indotto il legislatore a prevedere forme di collaborazione tra le parti, giustifica, in caso di mancato accordo tra di esse, entro un congruo termine, l'iniziativa risolutiva - assistita dalle dovute cautele (diffida) - da parte dello Stato, rispondente peraltro all'esigenza di prevenire eventuali paralisi nell'esercizio di funzioni pubbliche. Sono quindi legittimi, anche in relazione all'art. 1, primo comma, lett. u) della legge di delega n. 421 del 1992, i poteri sostitutivi - e le relative modalita' di esercizio - attribuiti al Ministro della sanita' dal decreto legislativo n. 502 del 1992, in ordine al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni sull'attivazione di poteri sostitutivi (art. 10, quarto comma), alla intesa con detta Conferenza per la fissazione delle tariffe di prestazioni dirette (art. 8, quinto e sesto comma), alla stipulazione dei protocolli di intesa tra regioni e Universita' (art. 6, quarto comma), dovendosi precisare, per quest'ultima norma, che la potesta' di indirizzo per l'applicazione degli accordi, connessa all'intervento ministeriale, e' strumentale alla predisposizione degli accordi stessi, poiche' riguarda direttive e indicazioni delucidative per agevolare l'applicazione di essi. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 6, quarto comma, 8, quinto e sesto comma, 10, quarto comma, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sollevate in riferimento agli artt. 76, 77, 116, 117, 118, 119, Cost., 2, 3, 4, Statuto speciale per la Valle d'Aosta). - S. nn. 351/1991, 1031/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 116
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
statuto regione Valle d'Aosta
art. 3
statuto regione Valle d'Aosta
art. 4
Altri parametri e norme interposte
legge 23/10/1992
n. 421
art. 1 lett. u)