Sentenza 355/1993 (ECLI:IT:COST:1993:355)
Massima numero 19953
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
11/06/1993; Decisione del
11/06/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 355/93 R. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - PRESIDI MULTIZONALI DI PREVENZIONE - GESTIONE - ISTITUZIONE, A TALE FINE, DI UN APPOSITO ORGANISMO PER LA PREVENZIONE, UNICO PER TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE - LAMENTATO CONTRASTO CON I PRINCIPI POSTI DALLA LEGGE DI DELEGA - ESCLUSIONE IN BASE ALLA 'RATIO' DELLA STESSA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 355/93 R. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - PRESIDI MULTIZONALI DI PREVENZIONE - GESTIONE - ISTITUZIONE, A TALE FINE, DI UN APPOSITO ORGANISMO PER LA PREVENZIONE, UNICO PER TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE - LAMENTATO CONTRASTO CON I PRINCIPI POSTI DALLA LEGGE DI DELEGA - ESCLUSIONE IN BASE ALLA 'RATIO' DELLA STESSA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Secondo principi gia' affermati dalla Corte, al silenzio del legislatore delegante non puo' automaticamente attribuirsi il significato di una volonta' contraria, ma, al fine di interpretarne con esattezza il senso, occorre individuare la 'ratio' che ha ispirato la corrispondente norma di delega, tanto piu' che rientra nella fisiologia delle relazioni tra "principi e criteri direttivi" e norma delegata, la circostanza che i primi non prevedano la concreta disciplina della materia, per via del naturale rapporto di riempimento che lega i due distinti livelli normativi. Al riguardo, l'istituzione da parte dell'art. 7, decreto legislativo n. 502 del 1992, di un apposito organismo per la prevenzione, unico per tutto il territorio regionale - finalizzato alla gestione dei presidi multizonali e rispondente ad un modello organizzativo basato sulla massima semplificazione e integrazione - non puo' ritenersi in contrasto con la 'ratio' dell'art. 1, lett. s), legge di delega n. 421 del 1992, il quale, nel delegare la definizione dei principi e dei criteri per la riorganizzazione, da parte delle regioni e province autonome, su base dipartimentale, di tali presidi (art. 22, l. n. 833 del 1978) ha inteso, pur non menzionando un tale organismo, modificare radicalmente il precedente sistema decentrato, sulla base, evidentemente, di una valutazione non positiva di quest'ultimo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.). - In tema di delegazione legislativa, v. S. nn. 141/1993, 41/1993, 4/1992, 261/1962.
Secondo principi gia' affermati dalla Corte, al silenzio del legislatore delegante non puo' automaticamente attribuirsi il significato di una volonta' contraria, ma, al fine di interpretarne con esattezza il senso, occorre individuare la 'ratio' che ha ispirato la corrispondente norma di delega, tanto piu' che rientra nella fisiologia delle relazioni tra "principi e criteri direttivi" e norma delegata, la circostanza che i primi non prevedano la concreta disciplina della materia, per via del naturale rapporto di riempimento che lega i due distinti livelli normativi. Al riguardo, l'istituzione da parte dell'art. 7, decreto legislativo n. 502 del 1992, di un apposito organismo per la prevenzione, unico per tutto il territorio regionale - finalizzato alla gestione dei presidi multizonali e rispondente ad un modello organizzativo basato sulla massima semplificazione e integrazione - non puo' ritenersi in contrasto con la 'ratio' dell'art. 1, lett. s), legge di delega n. 421 del 1992, il quale, nel delegare la definizione dei principi e dei criteri per la riorganizzazione, da parte delle regioni e province autonome, su base dipartimentale, di tali presidi (art. 22, l. n. 833 del 1978) ha inteso, pur non menzionando un tale organismo, modificare radicalmente il precedente sistema decentrato, sulla base, evidentemente, di una valutazione non positiva di quest'ultimo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.). - In tema di delegazione legislativa, v. S. nn. 141/1993, 41/1993, 4/1992, 261/1962.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 23/10/1992
n. 421
art. 1 lett. s)