Sentenza 355/1993 (ECLI:IT:COST:1993:355)
Massima numero 19953
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  11/06/1993;  Decisione del  11/06/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Massime associate alla pronuncia:  19938  19939  19940  19941  19942  19943  19944  19945  19946  19947  19948  19949  19950  19951  19952  19954  19955  19956  19957  19958  19959  19960  19961  19962


Titolo
SENT. 355/93 R. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - PRESIDI MULTIZONALI DI PREVENZIONE - GESTIONE - ISTITUZIONE, A TALE FINE, DI UN APPOSITO ORGANISMO PER LA PREVENZIONE, UNICO PER TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE - LAMENTATO CONTRASTO CON I PRINCIPI POSTI DALLA LEGGE DI DELEGA - ESCLUSIONE IN BASE ALLA 'RATIO' DELLA STESSA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Secondo principi gia' affermati dalla Corte, al silenzio del legislatore delegante non puo' automaticamente attribuirsi il significato di una volonta' contraria, ma, al fine di interpretarne con esattezza il senso, occorre individuare la 'ratio' che ha ispirato la corrispondente norma di delega, tanto piu' che rientra nella fisiologia delle relazioni tra "principi e criteri direttivi" e norma delegata, la circostanza che i primi non prevedano la concreta disciplina della materia, per via del naturale rapporto di riempimento che lega i due distinti livelli normativi. Al riguardo, l'istituzione da parte dell'art. 7, decreto legislativo n. 502 del 1992, di un apposito organismo per la prevenzione, unico per tutto il territorio regionale - finalizzato alla gestione dei presidi multizonali e rispondente ad un modello organizzativo basato sulla massima semplificazione e integrazione - non puo' ritenersi in contrasto con la 'ratio' dell'art. 1, lett. s), legge di delega n. 421 del 1992, il quale, nel delegare la definizione dei principi e dei criteri per la riorganizzazione, da parte delle regioni e province autonome, su base dipartimentale, di tali presidi (art. 22, l. n. 833 del 1978) ha inteso, pur non menzionando un tale organismo, modificare radicalmente il precedente sistema decentrato, sulla base, evidentemente, di una valutazione non positiva di quest'ultimo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.). - In tema di delegazione legislativa, v. S. nn. 141/1993, 41/1993, 4/1992, 261/1962.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  23/10/1992  n. 421  art. 1  lett. s)