Sentenza 355/1993 (ECLI:IT:COST:1993:355)
Massima numero 19954
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
11/06/1993; Decisione del
11/06/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 355/93 S. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - PRESIDI MULTIZONALI DI PREVENZIONE - ATTIVITA' DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO PER ASSICURARE LA UNIFORME ATTUAZIONE DELLE NORMATIVE COMUNITARIE E DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI - ESERCIZIO CONGIUNTO DA PARTE DEI MINISTRI DELLA SANITA' E DELL'AMBIENTE - LAMENTATO CONTRASTO CON LA LEGGE DI DELEGA, NONCHE' VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' SOSTANZIALE PER L'ASSERITO CARATTERE DI ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO RIVESTITO DALLA DETTA FUNZIONE MINISTERIALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 355/93 S. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - PRESIDI MULTIZONALI DI PREVENZIONE - ATTIVITA' DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO PER ASSICURARE LA UNIFORME ATTUAZIONE DELLE NORMATIVE COMUNITARIE E DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI - ESERCIZIO CONGIUNTO DA PARTE DEI MINISTRI DELLA SANITA' E DELL'AMBIENTE - LAMENTATO CONTRASTO CON LA LEGGE DI DELEGA, NONCHE' VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' SOSTANZIALE PER L'ASSERITO CARATTERE DI ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO RIVESTITO DALLA DETTA FUNZIONE MINISTERIALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Posta l'ampiezza della delega al Governo per la riorganizzazione del settore dei presidi multizonali di prevenzione e considerati i principi sulla ripartizione delle competenze fra Stato e regioni in materia, non puo' ritenersi esercizio arbitrario dell'ampio potere d'interpretazione del legislatore delegato verso la norma di delega (v. massima R) che - pur in mancanza di espressa previsione da parte di quest'ultima - l'art. 7, quarto comma, decreto legislativo n. 502 del 1992, abbia affidato all'esercizio congiunto del Ministro della sanita' e di quello dell'ambiente "le attivita' di indirizzo e coordinamento necessarie per assicurare la uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli organismi internazionali", con avvalimento, per gli aspetti di rispettiva competenza, dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli istituti di ricerca del Cnr e dell'Enea, degli istituti zooprofilattici sperimentali. Del resto, disciplinando tale norma una forma di coordinamento tecnico - e non, come sostenuto dalle ricorrenti, di indirizzo e coordinamento, il cui esercizio e' subordinato a specifica disposizione legislativa - la relativa funzione puo' esplicarsi, secondo i principi costantemente affermati dalla Corte, senza bisogno di attenersi alle rigorose regole della legalita' sostanziale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, quarto comma, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 117, 118, 119 Cost.). - S. n. 49/1991.
Posta l'ampiezza della delega al Governo per la riorganizzazione del settore dei presidi multizonali di prevenzione e considerati i principi sulla ripartizione delle competenze fra Stato e regioni in materia, non puo' ritenersi esercizio arbitrario dell'ampio potere d'interpretazione del legislatore delegato verso la norma di delega (v. massima R) che - pur in mancanza di espressa previsione da parte di quest'ultima - l'art. 7, quarto comma, decreto legislativo n. 502 del 1992, abbia affidato all'esercizio congiunto del Ministro della sanita' e di quello dell'ambiente "le attivita' di indirizzo e coordinamento necessarie per assicurare la uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli organismi internazionali", con avvalimento, per gli aspetti di rispettiva competenza, dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli istituti di ricerca del Cnr e dell'Enea, degli istituti zooprofilattici sperimentali. Del resto, disciplinando tale norma una forma di coordinamento tecnico - e non, come sostenuto dalle ricorrenti, di indirizzo e coordinamento, il cui esercizio e' subordinato a specifica disposizione legislativa - la relativa funzione puo' esplicarsi, secondo i principi costantemente affermati dalla Corte, senza bisogno di attenersi alle rigorose regole della legalita' sostanziale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, quarto comma, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 117, 118, 119 Cost.). - S. n. 49/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte