Sentenza 355/1993 (ECLI:IT:COST:1993:355)
Massima numero 19955
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
11/06/1993; Decisione del
11/06/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 355/93 T. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - FORME DIFFERENZIATE DI ASSISTENZA REGIONALE - POSSIBILITA' DI ISTITUZIONE PER UN TRIENNIO SPERIMENTALE, CON DESTINAZIONE DI QUOTE FINANZIARIE DETERMINATE DAL MINISTRO DELLA SANITA', DI CONCERTO CON I MINISTRI DEL TESORO E DELLE FINANZE - LAMENTATO CONTRASTO CON LA LEGGE DI DELEGA, NONCHE' LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 355/93 T. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - FORME DIFFERENZIATE DI ASSISTENZA REGIONALE - POSSIBILITA' DI ISTITUZIONE PER UN TRIENNIO SPERIMENTALE, CON DESTINAZIONE DI QUOTE FINANZIARIE DETERMINATE DAL MINISTRO DELLA SANITA', DI CONCERTO CON I MINISTRI DEL TESORO E DELLE FINANZE - LAMENTATO CONTRASTO CON LA LEGGE DI DELEGA, NONCHE' LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La previsione, da parte dell'art. 9, decreto legislativo n. 502 del 1992, della possibilita' di forme di assistenza regionale differenziate, in relazione a particolari tipologie di prestazioni, per un periodo sperimentale, nonche' delle modalita' di determinazione del Ministro della sanita' riguardo alle quote di risorse disponibili per la relativa gestione, costituisce notevole innovazione del precedente sistema. A tal motivo e anche in considerazione dei rischi sociali connessi all'attuazione dell'una o dell'altra forma di assistenza, le verifiche della Conferenza Stato-regioni e i continui aggiustamenti stabiliti per il periodo di sperimentazione non possono costituire violazione della legge di delega n. 421 del 1992, solo perche' da questa non menzionati, ne' il meccanismo flessibile di finanziamento, dal quale peraltro le regioni non sono escluse, risulta lesivo delle loro competenze, essendo giustificato dalla necessaria elasticita' del nuovo sistema e dalla sua provvisorieta', in attesa della definizione di un assetto a regime. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 116, 117, 118, 119, Cost. e 2, 3, 4 Statuto speciale per la Valle d'Aosta).
La previsione, da parte dell'art. 9, decreto legislativo n. 502 del 1992, della possibilita' di forme di assistenza regionale differenziate, in relazione a particolari tipologie di prestazioni, per un periodo sperimentale, nonche' delle modalita' di determinazione del Ministro della sanita' riguardo alle quote di risorse disponibili per la relativa gestione, costituisce notevole innovazione del precedente sistema. A tal motivo e anche in considerazione dei rischi sociali connessi all'attuazione dell'una o dell'altra forma di assistenza, le verifiche della Conferenza Stato-regioni e i continui aggiustamenti stabiliti per il periodo di sperimentazione non possono costituire violazione della legge di delega n. 421 del 1992, solo perche' da questa non menzionati, ne' il meccanismo flessibile di finanziamento, dal quale peraltro le regioni non sono escluse, risulta lesivo delle loro competenze, essendo giustificato dalla necessaria elasticita' del nuovo sistema e dalla sua provvisorieta', in attesa della definizione di un assetto a regime. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 116, 117, 118, 119, Cost. e 2, 3, 4 Statuto speciale per la Valle d'Aosta).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 116
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
statuto regione Valle d'Aosta
art. 3
statuto regione Valle d'Aosta
art. 4
Altri parametri e norme interposte