Sentenza 355/1993 (ECLI:IT:COST:1993:355)
Massima numero 19955
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  11/06/1993;  Decisione del  11/06/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Massime associate alla pronuncia:  19938  19939  19940  19941  19942  19943  19944  19945  19946  19947  19948  19949  19950  19951  19952  19953  19954  19956  19957  19958  19959  19960  19961  19962


Titolo
SENT. 355/93 T. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - FORME DIFFERENZIATE DI ASSISTENZA REGIONALE - POSSIBILITA' DI ISTITUZIONE PER UN TRIENNIO SPERIMENTALE, CON DESTINAZIONE DI QUOTE FINANZIARIE DETERMINATE DAL MINISTRO DELLA SANITA', DI CONCERTO CON I MINISTRI DEL TESORO E DELLE FINANZE - LAMENTATO CONTRASTO CON LA LEGGE DI DELEGA, NONCHE' LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La previsione, da parte dell'art. 9, decreto legislativo n. 502 del 1992, della possibilita' di forme di assistenza regionale differenziate, in relazione a particolari tipologie di prestazioni, per un periodo sperimentale, nonche' delle modalita' di determinazione del Ministro della sanita' riguardo alle quote di risorse disponibili per la relativa gestione, costituisce notevole innovazione del precedente sistema. A tal motivo e anche in considerazione dei rischi sociali connessi all'attuazione dell'una o dell'altra forma di assistenza, le verifiche della Conferenza Stato-regioni e i continui aggiustamenti stabiliti per il periodo di sperimentazione non possono costituire violazione della legge di delega n. 421 del 1992, solo perche' da questa non menzionati, ne' il meccanismo flessibile di finanziamento, dal quale peraltro le regioni non sono escluse, risulta lesivo delle loro competenze, essendo giustificato dalla necessaria elasticita' del nuovo sistema e dalla sua provvisorieta', in attesa della definizione di un assetto a regime. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 116, 117, 118, 119, Cost. e 2, 3, 4 Statuto speciale per la Valle d'Aosta).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 116

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2

statuto regione Valle d'Aosta  art. 3

statuto regione Valle d'Aosta  art. 4

Altri parametri e norme interposte