Sentenza 355/1993 (ECLI:IT:COST:1993:355)
Massima numero 19956
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
11/06/1993; Decisione del
11/06/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 355/93 U. SANITA' PUBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - CONTROLLO DI QUALITA' DELL'ASSISTENZA SANITARIA - INDICATORI DI EFFICIENZA E DI QUALITA' - FISSAZIONE DEI CONTENUTI E DELLE MODALITA' DI UTILIZZAZIONE - ATTRIBUZIONE DELLA RELATIVA POTESTA' AL MINISTRO DELLA SANITA' - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 355/93 U. SANITA' PUBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - CONTROLLO DI QUALITA' DELL'ASSISTENZA SANITARIA - INDICATORI DI EFFICIENZA E DI QUALITA' - FISSAZIONE DEI CONTENUTI E DELLE MODALITA' DI UTILIZZAZIONE - ATTRIBUZIONE DELLA RELATIVA POTESTA' AL MINISTRO DELLA SANITA' - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Un potere diretto a regolare strumenti conoscitivi utili per migliorare la qualita' dell'assistenza, quale e', nella specie, quello attribuito dall'art. 10, terzo comma, decreto legislativo n. 502 del 1992, al Ministro della sanita' per l'emanazione di un decreto - d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni - finalizzato a stabilire i contenuti e le modalita' di utilizzazione degli indicatori di efficienza e di qualita', e' insuscettibile, secondo la giurisprudenza della Corte, di ledere le competenze regionali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, terzo comma, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 116, 117, 118, 119, Cost. e 2, 3, 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta). - S. nn. 188/1992, 201/1987.
Un potere diretto a regolare strumenti conoscitivi utili per migliorare la qualita' dell'assistenza, quale e', nella specie, quello attribuito dall'art. 10, terzo comma, decreto legislativo n. 502 del 1992, al Ministro della sanita' per l'emanazione di un decreto - d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni - finalizzato a stabilire i contenuti e le modalita' di utilizzazione degli indicatori di efficienza e di qualita', e' insuscettibile, secondo la giurisprudenza della Corte, di ledere le competenze regionali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, terzo comma, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 116, 117, 118, 119, Cost. e 2, 3, 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta). - S. nn. 188/1992, 201/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 116
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
statuto regione Valle d'Aosta
art. 3
statuto regione Valle d'Aosta
art. 4
Altri parametri e norme interposte