Sentenza 355/1993 (ECLI:IT:COST:1993:355)
Massima numero 19957
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
11/06/1993; Decisione del
11/06/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 355/93 V. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE E DELLE PRESTAZIONI SANITARIE ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI - PREVISIONE DI UN SISTEMA DI INDICATORI DI QUALITA' DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI - ADOZIONE DA PARTE DEL MINISTRO DELLA SANITA' - LAMENTATO CONTRASTO CON LA LEGGE DI DELEGA, NONCHE' VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' SOSTANZIALE, PER L'ASSERITO CARATTERE DI ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO RIVESTITO DALLA DETTA FUNZIONE MINISTERIALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 355/93 V. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE E DELLE PRESTAZIONI SANITARIE ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI - PREVISIONE DI UN SISTEMA DI INDICATORI DI QUALITA' DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI - ADOZIONE DA PARTE DEL MINISTRO DELLA SANITA' - LAMENTATO CONTRASTO CON LA LEGGE DI DELEGA, NONCHE' VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' SOSTANZIALE, PER L'ASSERITO CARATTERE DI ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO RIVESTITO DALLA DETTA FUNZIONE MINISTERIALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La competenza del Ministro della sanita', di cui all'art. 14, primo e secondo comma, decreto legislativo n. 502 del 1992, di definire mediante decreto un sistema di indicatori di qualita' dei servizi e delle prestazioni sanitarie in riferimento a determinati ambiti (personalizzazione e umanizzazione dell'assistenza, diritto all'informazione, prestazioni alberghiere, attivita' di prevenzione delle malattie) non e' riconducibile ad un atto di indirizzo e coordinamento, bisognevole di adeguata base legislativa: cio' e' confermato dal fatto che, nella fase di adozione del provvedimento, oltre alle regioni, siano sentiti vari altri soggetti (universita', Consiglio nazionale delle ricerche, organizzazioni rappresentative degli utenti e del volontariato nonche' operatori del servizio sanitario nazionale) e sia prevista l'utilizzazione di tali indicatori "anche sotto il profilo sociologico", cosicche' e' da escludersi l'illegittimita' della norma anche in relazione alla mancata previsione nella legge di delega n. 421 del 1992 dell'atto in questione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, primo e secondo comma, decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 117, 118 e 119 Cost.)
La competenza del Ministro della sanita', di cui all'art. 14, primo e secondo comma, decreto legislativo n. 502 del 1992, di definire mediante decreto un sistema di indicatori di qualita' dei servizi e delle prestazioni sanitarie in riferimento a determinati ambiti (personalizzazione e umanizzazione dell'assistenza, diritto all'informazione, prestazioni alberghiere, attivita' di prevenzione delle malattie) non e' riconducibile ad un atto di indirizzo e coordinamento, bisognevole di adeguata base legislativa: cio' e' confermato dal fatto che, nella fase di adozione del provvedimento, oltre alle regioni, siano sentiti vari altri soggetti (universita', Consiglio nazionale delle ricerche, organizzazioni rappresentative degli utenti e del volontariato nonche' operatori del servizio sanitario nazionale) e sia prevista l'utilizzazione di tali indicatori "anche sotto il profilo sociologico", cosicche' e' da escludersi l'illegittimita' della norma anche in relazione alla mancata previsione nella legge di delega n. 421 del 1992 dell'atto in questione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, primo e secondo comma, decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 117, 118 e 119 Cost.)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte