Sentenza 355/1993 (ECLI:IT:COST:1993:355)
Massima numero 19958
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
11/06/1993; Decisione del
11/06/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 355/93 Z. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - PIANO SANITARIO NAZIONALE - ADOZIONE - PROCEDURA - DIFFERENZIAZIONE PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE, IN RELAZIONE ALLA VINCOLATIVITA' DEL PIANO STESSO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA LESIONE DELL'AUTONOMIA DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 355/93 Z. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - PIANO SANITARIO NAZIONALE - ADOZIONE - PROCEDURA - DIFFERENZIAZIONE PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE, IN RELAZIONE ALLA VINCOLATIVITA' DEL PIANO STESSO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA LESIONE DELL'AUTONOMIA DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nella materia concernente la procedura per l'adozione del piano sanitario nazionale, non vi e' alcuna norma che differenzi l'autonomia delle regioni a statuto speciale da quella delle regioni a statuto ordinario. Pertanto, non lede l'autonomia della regione Valle d'Aosta la previsione di vincolativita', per tutte le regioni, del piano sanitario nazionale, di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, senza contemplare procedure differenziate di intervento da parte delle regioni a statuto speciale nel relativo "iter" di formazione del piano stesso. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sollevata dalla regione Valle d'Aosta, nella parte in cui prevede procedure di formazione del piano sanitario nazionale identiche per le regioni a statuto ordinario e per quelle ad autonomia speciale, in riferimento all'art. 116 Cost. e agli artt. 2, (lett. a), 3, (lett. h) i) ed l) e 4 del proprio Statuto speciale).
Nella materia concernente la procedura per l'adozione del piano sanitario nazionale, non vi e' alcuna norma che differenzi l'autonomia delle regioni a statuto speciale da quella delle regioni a statuto ordinario. Pertanto, non lede l'autonomia della regione Valle d'Aosta la previsione di vincolativita', per tutte le regioni, del piano sanitario nazionale, di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, senza contemplare procedure differenziate di intervento da parte delle regioni a statuto speciale nel relativo "iter" di formazione del piano stesso. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sollevata dalla regione Valle d'Aosta, nella parte in cui prevede procedure di formazione del piano sanitario nazionale identiche per le regioni a statuto ordinario e per quelle ad autonomia speciale, in riferimento all'art. 116 Cost. e agli artt. 2, (lett. a), 3, (lett. h) i) ed l) e 4 del proprio Statuto speciale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 116
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
statuto regione Valle d'Aosta
art. 3
statuto regione Valle d'Aosta
art. 3
statuto regione Valle d'Aosta
art. 3
statuto regione Valle d'Aosta
art. 4
Altri parametri e norme interposte