Sentenza 355/1993 (ECLI:IT:COST:1993:355)
Massima numero 19959
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  11/06/1993;  Decisione del  11/06/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Massime associate alla pronuncia:  19938  19939  19940  19941  19942  19943  19944  19945  19946  19947  19948  19949  19950  19951  19952  19953  19954  19955  19956  19957  19958  19960  19961  19962


Titolo
SENT. 355/93 Z-1. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - PROGRAMMAZIONE SANITARIA NAZIONALE E DEFINIZIONE DEI LIVELLI UNIFORMI DI ASSISTENZA - ADOZIONE DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE - CONTENUTI E FINALITA' DI ESSO - INDICAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA FORMAZIONE DI BASE DEL PERSONALE - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' conforme alla ripartizione di competenze costituzionalmente assicurate alla regione Valle d'Aosta, la ricomprensione, tra i contenuti del piano sanitario nazionale, di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, degli "indirizzi relativi alla formazione di base del personale", dal momento che la potesta' statale in materia risulta circoscritta alla predisposizione degli indirizzi, nell'ambito della programmazione nazionale degli interventi, al fine di orientare la successiva attivita' regionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. e) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sollevata dalla regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 116 Cost. e all'art. 4 del proprio Statuto speciale).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 116

statuto regione Valle d'Aosta  art. 4

Altri parametri e norme interposte