Sentenza 355/1993 (ECLI:IT:COST:1993:355)
Massima numero 19960
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
11/06/1993; Decisione del
11/06/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 355/93 Z-2. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI, CONVENZIONI TRA IL S.S.N. E I MEDICI DI MEDICINA GENERALE E I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA - DISCIPLINA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI POSTI DALLA LEGGE DI DELEGA CON RIGUARDO ALLA REVISIONE E AL SUPERAMENTO DEL REGIME DELLE CONVENZIONI - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 355/93 Z-2. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI, CONVENZIONI TRA IL S.S.N. E I MEDICI DI MEDICINA GENERALE E I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA - DISCIPLINA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI POSTI DALLA LEGGE DI DELEGA CON RIGUARDO ALLA REVISIONE E AL SUPERAMENTO DEL REGIME DELLE CONVENZIONI - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 1, primo comma, lett. l), legge di delega n. 421 del 1992, affida al legislatore delegato il compito di "introdurre norme volte, nell'arco di un triennio, alla revisione e al superamento dell'attuale regime delle convenzioni", sulla base dei principi e criteri ivi stabiliti. E' quindi da escludersi che l'art. 8, decreto legislativo n. 502 del 1992, disciplinante i rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali, le convenzioni tra il servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, costituisca violazione di tale norma di delega. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nella parte in cui prevede nuove norme per l'erogazione delle prestazioni assistenziali in regime di convenzione, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.).
L'art. 1, primo comma, lett. l), legge di delega n. 421 del 1992, affida al legislatore delegato il compito di "introdurre norme volte, nell'arco di un triennio, alla revisione e al superamento dell'attuale regime delle convenzioni", sulla base dei principi e criteri ivi stabiliti. E' quindi da escludersi che l'art. 8, decreto legislativo n. 502 del 1992, disciplinante i rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali, le convenzioni tra il servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, costituisca violazione di tale norma di delega. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nella parte in cui prevede nuove norme per l'erogazione delle prestazioni assistenziali in regime di convenzione, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 23/10/1992
n. 421
art. 1
co. 1 lett. l)