Sentenza 355/1993 (ECLI:IT:COST:1993:355)
Massima numero 19961
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  11/06/1993;  Decisione del  11/06/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Massime associate alla pronuncia:  19938  19939  19940  19941  19942  19943  19944  19945  19946  19947  19948  19949  19950  19951  19952  19953  19954  19955  19956  19957  19958  19959  19960  19962


Titolo
SENT. 355/93 Z-3. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - FONDO SANITARIO NAZIONALE - DESTINAZIONE DI QUOTA AD ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 12, secondo comma, lett. b), decreto legislativo n. 502 del 1992, disponendo la destinazione dell'uno per cento del fondo sanitario nazionale ad attivita' di sperimentazione, si configura come norma disciplinante un aspetto strettamente legato alla ricerca, attivita' di competenza statale, della quale costituisce la necessaria fase di verifica e di controllo della bonta' dei risultati raggiunti in sede teorica. E' quindi da escludersi al riguardo una lesione della competenza regionale ne' tantomeno e' ragionevolmente ipotizzabile che attraverso le attivita' regolate nella disposizione predetta si possa aprire una breccia per interventi ministeriali in campi, come la gestione e l'erogazione dei servizi sanitari, riservati alle competenze regionali. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, secondo comma, lett. b), decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte