Sentenza 355/1993 (ECLI:IT:COST:1993:355)
Massima numero 19961
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
11/06/1993; Decisione del
11/06/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 355/93 Z-3. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - FONDO SANITARIO NAZIONALE - DESTINAZIONE DI QUOTA AD ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 355/93 Z-3. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA, A NORMA DELL'ART. 1, LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - FONDO SANITARIO NAZIONALE - DESTINAZIONE DI QUOTA AD ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 12, secondo comma, lett. b), decreto legislativo n. 502 del 1992, disponendo la destinazione dell'uno per cento del fondo sanitario nazionale ad attivita' di sperimentazione, si configura come norma disciplinante un aspetto strettamente legato alla ricerca, attivita' di competenza statale, della quale costituisce la necessaria fase di verifica e di controllo della bonta' dei risultati raggiunti in sede teorica. E' quindi da escludersi al riguardo una lesione della competenza regionale ne' tantomeno e' ragionevolmente ipotizzabile che attraverso le attivita' regolate nella disposizione predetta si possa aprire una breccia per interventi ministeriali in campi, come la gestione e l'erogazione dei servizi sanitari, riservati alle competenze regionali. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, secondo comma, lett. b), decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.).
L'art. 12, secondo comma, lett. b), decreto legislativo n. 502 del 1992, disponendo la destinazione dell'uno per cento del fondo sanitario nazionale ad attivita' di sperimentazione, si configura come norma disciplinante un aspetto strettamente legato alla ricerca, attivita' di competenza statale, della quale costituisce la necessaria fase di verifica e di controllo della bonta' dei risultati raggiunti in sede teorica. E' quindi da escludersi al riguardo una lesione della competenza regionale ne' tantomeno e' ragionevolmente ipotizzabile che attraverso le attivita' regolate nella disposizione predetta si possa aprire una breccia per interventi ministeriali in campi, come la gestione e l'erogazione dei servizi sanitari, riservati alle competenze regionali. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, secondo comma, lett. b), decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte