Sentenza 356/1993 (ECLI:IT:COST:1993:356)
Massima numero 19876
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  26/07/1993;  Decisione del  26/07/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Massime associate alla pronuncia:  19877  19878  19879  19880


Titolo
SENT. 356/93 A. REGIONE SICILIA - CONSORZI DI BONIFICA SICILIANI - NOMINA DI UN COMMISSARIO STRAORDINARIO A CARATTERE TEMPORANEO IN VISTA DELLA RIFORMA DEL SETTORE - ASSERITA COMPRESSIONE INDEBITA DEL DIRITTO DEGLI AMMINISTRATORI A RIMANERE NELLE RISPETTIVE CARICHE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La garanzia stabilita dall'art. 51, comma primo, Cost., mira ad evitare qualsiasi discriminazione fra i soggetti riguardo alle possibilita' di accesso agli uffici pubblici, ma non tende ad assicurare il mantenimento della titolarita' degli uffici medesimi, una volta che si verifichino le condizioni alle quali il legislatore, secondo il proprio ragionevole apprezzamento, subordini, nel quadro di una riorganizzazione amministrativa degli apparati, la soppressione degli stessi uffici. Non e' quindi censurabile - sotto il profilo della indebita compressione del diritto degli amministratori a rimanere nelle rispettive cariche - la norma regionale che dispone il temporaneo commissariamento dei consorzi di bonifica siciliani nelle more della riforma e del riordino dei consorzi medesimi. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 51 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 19, L. Reg. Sicilia 11 maggio 1993, n. 15). - S. n. 103/1993.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte