Sentenza 356/1993 (ECLI:IT:COST:1993:356)
Massima numero 19877
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
26/07/1993; Decisione del
26/07/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 356/93 B. REGIONE SICILIA - CONSORZI DI BONIFICA SICILIANI - NOMINA DI UN COMMISSARIO STRAORDINARIO A CARATTERE TEMPORANEO IN VISTA DELLA RIFORMA DEL SETTORE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A., SOTTO PIU' PROFILI DI IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 356/93 B. REGIONE SICILIA - CONSORZI DI BONIFICA SICILIANI - NOMINA DI UN COMMISSARIO STRAORDINARIO A CARATTERE TEMPORANEO IN VISTA DELLA RIFORMA DEL SETTORE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A., SOTTO PIU' PROFILI DI IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 19, L. Reg. Sicilia 11 maggio 1993, n. 15 - secondo il quale, nelle more della riforma e del riordino dei consorzi di bonifica siciliani, e comunque per un periodo non superiore ad un anno dall'entrata in vigore della stessa legge n. 15, le funzioni degli organi dei consorzi suddetti sono svolte da un Commissario straordinario, nominato dall'assessore regionale all'agricoltura e foreste - non contrasta con il principio di buon andamento dell'azione amministrativa, non essendo irragionevole un commissariamento a carattere temporaneo finalizzato a realizzare le migliori condizioni per l'attuazione di un riordino complessivo del settore, e ben potendo la legislazione regionale di tipo esclusivo - quale quella siciliana in materia di consorzi di bonifica - disporre in difformita' dalla disciplina statale relativa alle ipotesi di commissariamento. Ne' l'intervento del legislatore regionale puo' ritenersi precluso dalla precedente emanazione di provvedimenti amministrativi di commissariamento della cui efficacia il giudice amministrativo aveva gia' concesso cautelarmente la sospensione. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 19, L. Reg. Sicilia 11 maggio 1993, n. 15).
L'art. 19, L. Reg. Sicilia 11 maggio 1993, n. 15 - secondo il quale, nelle more della riforma e del riordino dei consorzi di bonifica siciliani, e comunque per un periodo non superiore ad un anno dall'entrata in vigore della stessa legge n. 15, le funzioni degli organi dei consorzi suddetti sono svolte da un Commissario straordinario, nominato dall'assessore regionale all'agricoltura e foreste - non contrasta con il principio di buon andamento dell'azione amministrativa, non essendo irragionevole un commissariamento a carattere temporaneo finalizzato a realizzare le migliori condizioni per l'attuazione di un riordino complessivo del settore, e ben potendo la legislazione regionale di tipo esclusivo - quale quella siciliana in materia di consorzi di bonifica - disporre in difformita' dalla disciplina statale relativa alle ipotesi di commissariamento. Ne' l'intervento del legislatore regionale puo' ritenersi precluso dalla precedente emanazione di provvedimenti amministrativi di commissariamento della cui efficacia il giudice amministrativo aveva gia' concesso cautelarmente la sospensione. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 19, L. Reg. Sicilia 11 maggio 1993, n. 15).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte