Sentenza 356/1993 (ECLI:IT:COST:1993:356)
Massima numero 19878
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
26/07/1993; Decisione del
26/07/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 356/93 C. REGIONE SICILIA - CENSIMENTO, CATALOGAZIONE, INVENTARIAZIONE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI, NONCHE' SERVIZI AEROFOTOGRAFICI - APPALTO DEI RELATIVI LAVORI AD IMPRESE PRIVATE - OBBLIGO, PER QUESTE ULTIME, DI ASSUMERE I "GIOVANI" OCCUPATI IN PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA - VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 356/93 C. REGIONE SICILIA - CENSIMENTO, CATALOGAZIONE, INVENTARIAZIONE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI, NONCHE' SERVIZI AEROFOTOGRAFICI - APPALTO DEI RELATIVI LAVORI AD IMPRESE PRIVATE - OBBLIGO, PER QUESTE ULTIME, DI ASSUMERE I "GIOVANI" OCCUPATI IN PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA - VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 67, L. Reg. Sicilia 11 maggio 1993, n. 15 - secondo l'interpretazione maggiormente avvalorata, pur se diversa da quella suggerita dalla difesa della Regione - impone agli imprenditori privati che hanno assunto l'appalto dei lavori di censimento, catalogazione e inventariazione dei beni culturali ed ambientali nonche' i servizi aerofotografici, un articolato obbligo di assumere i "giovani" per l'innanzi o attualmente occupati in progetti di utilita' collettiva, ma, cosi' disponendo, viola la liberta'di iniziativa economica privata, giacche' comprime un elemento caratterizzante il nucleo essenziale di essa, quale quello relativo al dimensionamento e al conseguente profilo di organizzazione interna dell'impresa. Percio', l'art. 67 della suddetta legge regionale va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 41, comma primo, Cost.. - S. nn. 51/1957, 78/1958; per un'ipotesi di obbligo di assunzione bilanciato dall'erogazione pubblica di corrispondenti benefici, S. n. 316/1990.
L'art. 67, L. Reg. Sicilia 11 maggio 1993, n. 15 - secondo l'interpretazione maggiormente avvalorata, pur se diversa da quella suggerita dalla difesa della Regione - impone agli imprenditori privati che hanno assunto l'appalto dei lavori di censimento, catalogazione e inventariazione dei beni culturali ed ambientali nonche' i servizi aerofotografici, un articolato obbligo di assumere i "giovani" per l'innanzi o attualmente occupati in progetti di utilita' collettiva, ma, cosi' disponendo, viola la liberta'di iniziativa economica privata, giacche' comprime un elemento caratterizzante il nucleo essenziale di essa, quale quello relativo al dimensionamento e al conseguente profilo di organizzazione interna dell'impresa. Percio', l'art. 67 della suddetta legge regionale va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 41, comma primo, Cost.. - S. nn. 51/1957, 78/1958; per un'ipotesi di obbligo di assunzione bilanciato dall'erogazione pubblica di corrispondenti benefici, S. n. 316/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
co. 1
Altri parametri e norme interposte