Sentenza 356/1993 (ECLI:IT:COST:1993:356)
Massima numero 19879
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
26/07/1993; Decisione del
26/07/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 356/93 D. REGIONE SICILIA - PERSONALE SANITARIO - PERSONALE INFERMIERISTICO, TECNICO E DELLA RIABILITAZIONE - PREPARAZIONE DIDATTICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE - SVOLGIMENTO DEI RELATIVI CORSI AFFIDATO DIRETTAMENTE ALL'ASSOCIAZIONE PRIVATA CORELSI-AIAS - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LEGISLAZIONE STATALE CHE DISPONE LO SVOLGIMENTO DI TALI ATTIVITA' IN AMBITO OSPEDALIERO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 356/93 D. REGIONE SICILIA - PERSONALE SANITARIO - PERSONALE INFERMIERISTICO, TECNICO E DELLA RIABILITAZIONE - PREPARAZIONE DIDATTICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE - SVOLGIMENTO DEI RELATIVI CORSI AFFIDATO DIRETTAMENTE ALL'ASSOCIAZIONE PRIVATA CORELSI-AIAS - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LEGISLAZIONE STATALE CHE DISPONE LO SVOLGIMENTO DI TALI ATTIVITA' IN AMBITO OSPEDALIERO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 72, L. Reg. Sicilia 11 maggio 1993, n. 15, non si limita a ricomprendere la CORELSI-AIAS fra le istituzioni private accreditate alla stipula dei protocolli d'intesa per l'espletamento dei corsi di insegnamento finalizzati alla formazione del personale paramedico, ma autorizza la suddetta associazione, operante nel campo della riabilitazione, a svolgere direttamente l'attivita' didattica e di formazione del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione, cosi' ponendosi in contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale - posto dall'art. 6, comma terzo, del decreto legislativo n. 502 del 1992 - secondo cui tale attivita' non puo' avvenire al di fuori dell'ambito ospedaliero. Percio', l'art. 72 della suddetta legge regionale va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei limiti della potesta' legislativa regionale in materia sanitaria, di cui all'art. 17, lett. b), dello Statuto speciale per la Sicilia. - S. n. 355/1993.
L'art. 72, L. Reg. Sicilia 11 maggio 1993, n. 15, non si limita a ricomprendere la CORELSI-AIAS fra le istituzioni private accreditate alla stipula dei protocolli d'intesa per l'espletamento dei corsi di insegnamento finalizzati alla formazione del personale paramedico, ma autorizza la suddetta associazione, operante nel campo della riabilitazione, a svolgere direttamente l'attivita' didattica e di formazione del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione, cosi' ponendosi in contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale - posto dall'art. 6, comma terzo, del decreto legislativo n. 502 del 1992 - secondo cui tale attivita' non puo' avvenire al di fuori dell'ambito ospedaliero. Percio', l'art. 72 della suddetta legge regionale va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei limiti della potesta' legislativa regionale in materia sanitaria, di cui all'art. 17, lett. b), dello Statuto speciale per la Sicilia. - S. n. 355/1993.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 30/12/1992
n. 502
art. 6
co. 3