Sentenza 357/1993 (ECLI:IT:COST:1993:357)
Massima numero 19987
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
26/07/1993; Decisione del
26/07/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 357/93 A. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA - SPESE SANITARIE - RIDUZIONE PER LE PROVINCE AUTONOME (E PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE) PER L'ANNO 1993, DEL 42 PER CENTO DELLE RISORSE PROVENIENTI DAL FONDO SANITARIO NAZIONALE E DELL'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI SANITARI - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DELLE PROVINCE AUTONOME RISPETTO ALLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE, NONCHE' ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 357/93 A. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA - SPESE SANITARIE - RIDUZIONE PER LE PROVINCE AUTONOME (E PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE) PER L'ANNO 1993, DEL 42 PER CENTO DELLE RISORSE PROVENIENTI DAL FONDO SANITARIO NAZIONALE E DELL'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI SANITARI - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DELLE PROVINCE AUTONOME RISPETTO ALLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE, NONCHE' ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
La finalita' perseguita dal Governo e dal Parlamento con la manovra di finanza pubblica per il 1993, di contenere il perdurante disavanzo di spesa, giustifica l'adozione di misure rispondenti ad esigenze di interesse nazionale caratterizzate dall'urgenza del risanamento finanziario, attraverso una manovra complessiva di riduzione della spesa in tutti i settori, quali, con specifico riferimento alla spesa sanitaria, quella prevista dall'art. 8, primo comma, l. n. 498 del 1992, volta a ridurre per le Province autonome e per le Regioni a statuto speciale, la percentuale delle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale di parte corrente e dall'attribuzione dei contributi sanitari. In particolare, la riduzione di dette risorse nella misura del 42 per cento nei confronti delle Province di Trento e Bolzano, non e' censurabile sotto il profilo della disparita' di trattamento rispetto agli altri enti di autonomia (speciale e comune): infatti, a parte che tale censura, nella specie, risulta prospettata in modo generico, va considerato che il contenimento della spesa del servizio sanitario nazionale opera nei riguardi di tutte le Regioni - pur con strumenti diversi in relazione al diverso sistema di trasferimento ad esse delle risorse statali - e che il sistema di finanziamento per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome risulta in concreto piu' favorevole rispetto agli altri enti di autonomia, essendosi riscontrato un andamento crescente della partecipazione delle prime al gettito dei tributi erariali. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, primo comma, l. 23 dicembre 1992, n. 498, in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. n. 356/1992.
La finalita' perseguita dal Governo e dal Parlamento con la manovra di finanza pubblica per il 1993, di contenere il perdurante disavanzo di spesa, giustifica l'adozione di misure rispondenti ad esigenze di interesse nazionale caratterizzate dall'urgenza del risanamento finanziario, attraverso una manovra complessiva di riduzione della spesa in tutti i settori, quali, con specifico riferimento alla spesa sanitaria, quella prevista dall'art. 8, primo comma, l. n. 498 del 1992, volta a ridurre per le Province autonome e per le Regioni a statuto speciale, la percentuale delle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale di parte corrente e dall'attribuzione dei contributi sanitari. In particolare, la riduzione di dette risorse nella misura del 42 per cento nei confronti delle Province di Trento e Bolzano, non e' censurabile sotto il profilo della disparita' di trattamento rispetto agli altri enti di autonomia (speciale e comune): infatti, a parte che tale censura, nella specie, risulta prospettata in modo generico, va considerato che il contenimento della spesa del servizio sanitario nazionale opera nei riguardi di tutte le Regioni - pur con strumenti diversi in relazione al diverso sistema di trasferimento ad esse delle risorse statali - e che il sistema di finanziamento per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome risulta in concreto piu' favorevole rispetto agli altri enti di autonomia, essendosi riscontrato un andamento crescente della partecipazione delle prime al gettito dei tributi erariali. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, primo comma, l. 23 dicembre 1992, n. 498, in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. n. 356/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte