Sentenza 357/1993 (ECLI:IT:COST:1993:357)
Massima numero 19988
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  26/07/1993;  Decisione del  26/07/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Massime associate alla pronuncia:  19987  19989  19990


Titolo
SENT. 357/93 B. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA - SPESA SANITARIA - RIDUZIONE PER LE PROVINCE AUTONOME (E PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE) PER L'ANNO 1993, DEL 42 PER CENTO DELLE RISORSE PROVENIENTI DAL FONDO SANITARIO NAZIONALE E DALL'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI SANITARI - LAMENTATA INCOMPATIBILITA' DELLA NORMATIVA CON IL NUOVO SISTEMA DI FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, DI CUI ALLA LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 E AL DECRETO LEGISLATIVO N. 502 DEL 1992, CON CONSEGUENTE LESIONE DELLE COMPETENZE DELLE PROVINCE AUTONOME - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Nel quadro della razionalizzazione della disciplina in materia sanitaria, l'applicabilita' dei nuovi sistemi di finanziamento alle Regioni, introdotti dalla legge di delega n. 421 del 1992 e dal decreto legislativo n. 502 del 1992, risulta necessariamente differita al 1994, in relazione alla imprescindibilita' della adozione del Piano sanitario nazionale - strumento essenziale di governo dell'azione pubblica nello specifico settore, anche per cio' che attiene alla disciplina delle risorse a disposizione (art. 1, primo comma, d.l. n. 502 del 1992) - che e' fissata, per il triennio 1994-96, al 31 luglio 1993. Al riguardo, l'art. 8, legge n. 498 del 1992 - il quale prevede per il 1993 la riduzione nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome delle quote ad esse spettanti del Fondo sanitario nazionale e dei contributi sanitari riscossi localmente - adempie alla funzione di necessario strumento di raccordo tra il vecchio e il nuovo regime per non interrompere i flussi finanziari fino al momento in cui, espletati tutti gli adempimenti previsti per il nuovo sistema, questo iniziera' ad avere integrale applicazione, risultando, rispetto al d.l. n. 502 del 1992 (pur entrato in vigore successivamente) non quale norma da questo espressamente abrogata, ne' con esso incompatibile, ma norma inserita nel sistema di finanziamento della spesa sanitaria anteriore alla riforma. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma primo, legge 23 dicembre 1992, n. 498, sollevata in riferimento agli artt. 5, 81, quarto comma, 116, 119, Cost.; agli artt. 8, 9, n. 10, 16, primo comma, titolo VI, 104 e 107 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; alle norme di attuazione di tale statuto approvate con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e 26 gennaio 1980, n. 197 e con decreti legislativi 16 marzo 1992, nn. 267 e 268; nonche' agli artt. 5, comma primo, legge 30 novembre 1989, n. 386 e 27, legge 5 agosto 1978, n. 468).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 81  co. 4

Costituzione  art. 116

Costituzione  art. 119

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 0

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 104

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 107

Altri parametri e norme interposte

legge  30/11/1989  n. 386  art. 5    co. 1  

legge  05/08/1978  n. 468  art. 27