Sentenza 357/1993 (ECLI:IT:COST:1993:357)
Massima numero 19989
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
26/07/1993; Decisione del
26/07/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 357/93 C. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA - SPESA SANITARIA - RIDUZIONE PER LE PROVINCE AUTONOME (E PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE) PER L'ANNO 1993, DEL 42 PER CENTO DELLE RISORSE PROVENIENTI DAL FONDO SANITARIO NAZIONALE E DALL'ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI SANITARI - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE DELLE PROVINCE AUTONOME, DELLA LORO AUTONOMIA FINANZIARIA E DEL PRINCIPIO DELLA COPERTURA FINANZIARIA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 357/93 C. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA - SPESA SANITARIA - RIDUZIONE PER LE PROVINCE AUTONOME (E PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE) PER L'ANNO 1993, DEL 42 PER CENTO DELLE RISORSE PROVENIENTI DAL FONDO SANITARIO NAZIONALE E DALL'ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI SANITARI - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE DELLE PROVINCE AUTONOME, DELLA LORO AUTONOMIA FINANZIARIA E DEL PRINCIPIO DELLA COPERTURA FINANZIARIA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
La riduzione per l'anno 1993 nei confronti delle Province autonome e delle Regioni a statuto speciale del 42 per cento delle risorse ad esse spettanti, provenienti dal Fondo sanitario nazionale o dalla attribuzione dei contributi sanitari (art. 8, primo comma, l. 498 del 1992), risulta giustificata dalla manovra complessiva di risanamento finanziario e rientra nella linea di una razionale politica economica, dovendo le entrate e le uscite del bilancio essere adeguate alle mutevoli contingenze, legate alla perdurante crisi economica e al rilevante disavanzo economico e finanziario. Non sussiste quindi, al riguardo, lesione delle competenze delle Province autonome, risultando legittime, a fronte - del piu' favorevole sistema di finanziamento previsto per le stesse - costituito dalla loro maggiore partecipazione al gettito erariale - una misura come quella in esame, che richieda agli enti di autonomia piu' favoriti una maggiore partecipazione alle esigenze di solidarieta' nazionale, ne' tantomeno e' rilevabile la violazione della autonomia finanziaria provinciale, poiche' come piu' volte precisato dalla Corte, da tale attribuzione non derivano vincoli di carattere quantitativo definiti da norme di rango costituzionale, cio' valendo anche in relazione ai contributi sanitari. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma primo, l. 23 dicembre 1992, n. 498, sollevata in riferimento agli artt. 5, 81, quarto comma, 116, 119 Cost.; agli artt. 8, 9, n. 10, 16, primo comma, titolo VI, 104 e 107 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; alle norme di attuazione di tale statuto approvate con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e 26 gennaio 1980, n. 197 e con decreti legislativi 16 marzo 1992, nn. 267 e 268; nonche' agli artt. 5, comma primo, l. 30 novembre 1989, n. 386 e 27, l. 5 agosto 1978, n. 468). - S. 356/1992.
La riduzione per l'anno 1993 nei confronti delle Province autonome e delle Regioni a statuto speciale del 42 per cento delle risorse ad esse spettanti, provenienti dal Fondo sanitario nazionale o dalla attribuzione dei contributi sanitari (art. 8, primo comma, l. 498 del 1992), risulta giustificata dalla manovra complessiva di risanamento finanziario e rientra nella linea di una razionale politica economica, dovendo le entrate e le uscite del bilancio essere adeguate alle mutevoli contingenze, legate alla perdurante crisi economica e al rilevante disavanzo economico e finanziario. Non sussiste quindi, al riguardo, lesione delle competenze delle Province autonome, risultando legittime, a fronte - del piu' favorevole sistema di finanziamento previsto per le stesse - costituito dalla loro maggiore partecipazione al gettito erariale - una misura come quella in esame, che richieda agli enti di autonomia piu' favoriti una maggiore partecipazione alle esigenze di solidarieta' nazionale, ne' tantomeno e' rilevabile la violazione della autonomia finanziaria provinciale, poiche' come piu' volte precisato dalla Corte, da tale attribuzione non derivano vincoli di carattere quantitativo definiti da norme di rango costituzionale, cio' valendo anche in relazione ai contributi sanitari. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma primo, l. 23 dicembre 1992, n. 498, sollevata in riferimento agli artt. 5, 81, quarto comma, 116, 119 Cost.; agli artt. 8, 9, n. 10, 16, primo comma, titolo VI, 104 e 107 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; alle norme di attuazione di tale statuto approvate con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e 26 gennaio 1980, n. 197 e con decreti legislativi 16 marzo 1992, nn. 267 e 268; nonche' agli artt. 5, comma primo, l. 30 novembre 1989, n. 386 e 27, l. 5 agosto 1978, n. 468). - S. 356/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 116
Costituzione
art. 119
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 0
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 104
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte
legge 30/11/1989
n. 386
art. 5
co. 1
legge 05/08/1978
n. 468
art. 27