Sentenza 357/1993 (ECLI:IT:COST:1993:357)
Massima numero 19990
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
26/07/1993; Decisione del
26/07/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 357/93 D. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA - SPESA SANITARIA - CONFERMA PER LE PROVINCE AUTONOME (E PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE) PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL 1993 DELLE ALIQUOTE DI RIDUZIONE DELLA QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE AD ESSE SPETTANTI, DI CUI ALL'ART. 4, UNDICESIMO COMMA, LEGGE N. 412 DEL 1991 - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE, DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE PROVINCE AUTONOME E DEL PRINCIPIO DI COPERTURA FINANZIARIA - INTERVENUTA ABROGAZIONE DELLA NORMA NELLA PARTE DENUNZIATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI IN CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 357/93 D. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA - SPESA SANITARIA - CONFERMA PER LE PROVINCE AUTONOME (E PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE) PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL 1993 DELLE ALIQUOTE DI RIDUZIONE DELLA QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE AD ESSE SPETTANTI, DI CUI ALL'ART. 4, UNDICESIMO COMMA, LEGGE N. 412 DEL 1991 - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE, DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE PROVINCE AUTONOME E DEL PRINCIPIO DI COPERTURA FINANZIARIA - INTERVENUTA ABROGAZIONE DELLA NORMA NELLA PARTE DENUNZIATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI IN CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
L'art. 8, primo comma, legge n. 498 del 1992, nella parte in cui conferma per gli anni successivi al 1993, l'aliquota di riduzione, pari al 28 per cento per le Province autonome, della quota di parte corrente loro spettante del fondo sanitario nazionale, gia' prevista dall'art. 4, comma undicesimo, legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' incompatibile con il nuovo sistema di finanziamento del servizio sanitario nazionale applicabile a partire dal 1994, contemplato dal d.l. n. 502 del 1992, e da tale decreto (successivamente entrato in vigore) e' da ritenersi implicitamente abrogato relativamente agli anni posteriori al 1993: infatti, una volta delineato il nuovo sistema, non ha senso la previsione anticipata della riduzione a regime di una delle voci (fondo sanitario) che concorrono al finanziamento del servizio sanitario. Conseguentemente, risultano superate le censure di incostituzionalita' prospettate in ordine alla predetta norma, nella parte relativa a tali anni. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, primo comma, legge 23 dicembre 1992, n. 498, sollevata in riferimento agli artt. 5, 81, quarto comma, 116, 119 Cost.; agli artt. 8, 9, n. 10, 16, primo comma, titolo VI, 104 e 107 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; alle norme di attuazione di tale statuto, approvate con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e 26 gennaio 1980, n. 197 e con decreti legislativi 16 marzo 1992, nn. 267 e 268; nonche' agli artt. 5, comma primo, legge 30 novembre 1989, n. 386 e 27, legge 5 agosto 1978, n. 468).
L'art. 8, primo comma, legge n. 498 del 1992, nella parte in cui conferma per gli anni successivi al 1993, l'aliquota di riduzione, pari al 28 per cento per le Province autonome, della quota di parte corrente loro spettante del fondo sanitario nazionale, gia' prevista dall'art. 4, comma undicesimo, legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' incompatibile con il nuovo sistema di finanziamento del servizio sanitario nazionale applicabile a partire dal 1994, contemplato dal d.l. n. 502 del 1992, e da tale decreto (successivamente entrato in vigore) e' da ritenersi implicitamente abrogato relativamente agli anni posteriori al 1993: infatti, una volta delineato il nuovo sistema, non ha senso la previsione anticipata della riduzione a regime di una delle voci (fondo sanitario) che concorrono al finanziamento del servizio sanitario. Conseguentemente, risultano superate le censure di incostituzionalita' prospettate in ordine alla predetta norma, nella parte relativa a tali anni. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, primo comma, legge 23 dicembre 1992, n. 498, sollevata in riferimento agli artt. 5, 81, quarto comma, 116, 119 Cost.; agli artt. 8, 9, n. 10, 16, primo comma, titolo VI, 104 e 107 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; alle norme di attuazione di tale statuto, approvate con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e 26 gennaio 1980, n. 197 e con decreti legislativi 16 marzo 1992, nn. 267 e 268; nonche' agli artt. 5, comma primo, legge 30 novembre 1989, n. 386 e 27, legge 5 agosto 1978, n. 468).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 116
Costituzione
art. 119
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 0
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 104
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte
legge 30/11/1989
n. 386
art. 5
co. 1
legge 05/08/1978
n. 468
art. 27