Sentenza 358/1993 (ECLI:IT:COST:1993:358)
Massima numero 19963
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
26/07/1993; Decisione del
26/07/1993
Deposito del 30/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Massime associate alla pronuncia:
19964
Titolo
SENT. 358/93 A. REATI MILITARI - RIFIUTO DEL SERVIZIO MILITARE PER MOTIVI DI COSCIENZA - PREVISTA CONVERSIONE DELLA RECLUSIONE COMUNE IN QUELLA MILITARE - CONSEGUENTE SOTTOPONIBILITA' DEL SOGGETTO AD UNA SERIE DI CONDANNE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO A PROFESSARE LA PROPRIA FEDE RELIGIOSA, DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DI QUELLO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - ESTRANEITA' DI UNA DELLE NORME IMPUGNATE RISPETTO ALLA SOLLEVATA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 358/93 A. REATI MILITARI - RIFIUTO DEL SERVIZIO MILITARE PER MOTIVI DI COSCIENZA - PREVISTA CONVERSIONE DELLA RECLUSIONE COMUNE IN QUELLA MILITARE - CONSEGUENTE SOTTOPONIBILITA' DEL SOGGETTO AD UNA SERIE DI CONDANNE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO A PROFESSARE LA PROPRIA FEDE RELIGIOSA, DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DI QUELLO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - ESTRANEITA' DI UNA DELLE NORME IMPUGNATE RISPETTO ALLA SOLLEVATA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
La sostituzione della reclusione comune con quella militare in ordine al reato di rifiuto del servizio di leva per motivi di coscienza, di cui all'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, discende unicamente dall'art. 27 c.p.m.p. - che tale sostituzione prevede per la pena, inflitta o da infliggersi, ai militari per reati militari - e non e' - come ritenuto dal giudice a quo - il risultato del combinato disposto di tale disposizione con l'art. 3, terzo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167, ai sensi del quale "i condannati per reati militari originati da obiezione di coscienza possono essere affidati esclusivamente ad un ufficio o ente pubblico non militare, determinato dal Ministro della difesa, per prestarvi servizio". Per quanto concerne quest'ultima norma, percio', la questione di legittimita' costituzionale sollevata, riguardo a tale sostituzione, nei confronti del suddetto combinato disposto, difetta di rilevanza. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 19 e 27, terzo comma, dell'art. 3, terzo comma, legge 29 aprile 1983, n. 167).
La sostituzione della reclusione comune con quella militare in ordine al reato di rifiuto del servizio di leva per motivi di coscienza, di cui all'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, discende unicamente dall'art. 27 c.p.m.p. - che tale sostituzione prevede per la pena, inflitta o da infliggersi, ai militari per reati militari - e non e' - come ritenuto dal giudice a quo - il risultato del combinato disposto di tale disposizione con l'art. 3, terzo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167, ai sensi del quale "i condannati per reati militari originati da obiezione di coscienza possono essere affidati esclusivamente ad un ufficio o ente pubblico non militare, determinato dal Ministro della difesa, per prestarvi servizio". Per quanto concerne quest'ultima norma, percio', la questione di legittimita' costituzionale sollevata, riguardo a tale sostituzione, nei confronti del suddetto combinato disposto, difetta di rilevanza. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 19 e 27, terzo comma, dell'art. 3, terzo comma, legge 29 aprile 1983, n. 167).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 19
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte