Sentenza 358/1993 (ECLI:IT:COST:1993:358)
Massima numero 19964
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  26/07/1993;  Decisione del  26/07/1993
Deposito del 30/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Massime associate alla pronuncia:  19963


Titolo
SENT. 358/93 B. REATI MILITARI - RIFIUTO DEL SERVIZIO MILITARE PER MOTIVI DI COSCIENZA - PREVISTA SOSTITUZIONE DELLA RECLUSIONE COMUNE CON QUELLA MILITARE - CONSEGUENTE POSSIBILE SOTTOPONIBILITA' DEL SOGGETTO AD UNA ILLIMITATA REITERAZIONE DI CONDANNE - IRRAGIONEVOLEZZA ANCHE RISPETTO AL PREVISTO SUCCESSIVO ESONERO DAL SERVIZIO MILITARE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
La prevista sostituzione, per i reati militari commessi da militari, della reclusione comune con quella militare, pur essendo il frutto di una scelta discrezionale - dal momento che non sussiste un obbligo costituzionale di sottoporre a pena militare la commissione di un reato militare - e in se' non irragionevole, da' luogo a manifesta incongruenza quando sia applicata nei confronti del soggetto che rifiuti di prestare il servizio di leva per motivi di coscienza. Infatti, poiche' lo scopo primario della reclusione militare e' quella del recupero del condannato al servizio alle armi appare, innanzitutto, contraddittorio basare sull'adduzione di giustificati motivi di coscienza un trattamento punitivo per il rifiuto del servizio militare all'esito del quale si prevede l'esonero dal servizio e, al tempo stesso, far consistere quel trattamento in modalita' volte al recupero del soggetto al servizio militare; in secondo luogo, l'applicazione nei confronti dell'obiettore per motivi di coscienza, di un trattamento punitivo - qual'e' la reclusione militare - volto al recupero del soggetto alle armi, potrebbe farlo incorrere in altri reati connessi al rifiuto del servizio dando luogo a quella "spirale delle condanne" negatrice di ogni valore collegato alla finalita' rieducativa della pena. Deve essere pertanto dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 27 c.p.m.p., nella parte in cui consente che la conversione della pena della reclusione comune in quella militare possa avvenire in relazione alla sanzione penale comminata per il reato previsto dall'art. 8, comma secondo, l. 15 dicembre 1972 n. 772. - Sulle finalita' della reclusione militare v. S. n. 414/91. Sul trattamento sanzionatorio previsto per il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza v. S. nn. 409/1989 e 343/1993.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 19

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte