Sentenza 359/1993 (ECLI:IT:COST:1993:359)
Massima numero 19910
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
26/07/1993; Decisione del
26/07/1993
Deposito del 30/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 359/93 A. IMPIEGO PUBBLICO - RAZIONALIZZAZIONE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA - RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLA PARTE PUBBLICA - PREVISIONE, MEDIANTE LEGGE DELEGATA, DI APPOSITO ORGANISMO TECNICO, AVENTE PERSONALITA' GIURIDICA, SOTTOPOSTO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - LAMENTATA LESIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE IN TEMA DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELLA P.A. - INSUSSISTENZA - POSSIBILITA' DI UNA ADEGUATA PARTECIPAZIONE REGIONALE ALLE ATTIVITA' DELL'ORGANISMO E ALLE PROCEDURE DI CONTRATTAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 359/93 A. IMPIEGO PUBBLICO - RAZIONALIZZAZIONE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA - RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLA PARTE PUBBLICA - PREVISIONE, MEDIANTE LEGGE DELEGATA, DI APPOSITO ORGANISMO TECNICO, AVENTE PERSONALITA' GIURIDICA, SOTTOPOSTO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - LAMENTATA LESIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE IN TEMA DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELLA P.A. - INSUSSISTENZA - POSSIBILITA' DI UNA ADEGUATA PARTECIPAZIONE REGIONALE ALLE ATTIVITA' DELL'ORGANISMO E ALLE PROCEDURE DI CONTRATTAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 2, primo comma, lett. b), legge n. 421 del 1992, che attribuisce al Governo il potere di prevedere, mediante legge delegata, "strumenti per la rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria, mediante un apposito organismo tecnico, dotato di personalita' giuridica, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri ed operante in conformita' alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio", non viola la competenza regionale in tema di ordinamento degli uffici, ne' il principio di buon andamento e imparzialita' della p.a.. La norma, infatti, come si evince dal primo inciso, nel quale si autorizza il Governo a prevedere "criteri di rappresentativita'" ai fini della tutela dei diritti sindacali e delle procedure di contrattazione "compatibili con le norme costituzionali", non esclude la possibilita' di una partecipazione adeguata delle Regioni alle attivita' di detto organismo ed alle procedure della contrattazione, ove le stesse vengano a investire, con carattere vincolante, la disciplina dei rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle stesse Regioni e degli enti regionali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. b), legge 23 ottobre 1992, n. 421, sollevata in riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 Cost.).
L'art. 2, primo comma, lett. b), legge n. 421 del 1992, che attribuisce al Governo il potere di prevedere, mediante legge delegata, "strumenti per la rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria, mediante un apposito organismo tecnico, dotato di personalita' giuridica, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri ed operante in conformita' alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio", non viola la competenza regionale in tema di ordinamento degli uffici, ne' il principio di buon andamento e imparzialita' della p.a.. La norma, infatti, come si evince dal primo inciso, nel quale si autorizza il Governo a prevedere "criteri di rappresentativita'" ai fini della tutela dei diritti sindacali e delle procedure di contrattazione "compatibili con le norme costituzionali", non esclude la possibilita' di una partecipazione adeguata delle Regioni alle attivita' di detto organismo ed alle procedure della contrattazione, ove le stesse vengano a investire, con carattere vincolante, la disciplina dei rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle stesse Regioni e degli enti regionali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. b), legge 23 ottobre 1992, n. 421, sollevata in riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 39
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 124
Altri parametri e norme interposte