Sentenza 359/1993 (ECLI:IT:COST:1993:359)
Massima numero 19920
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
26/07/1993; Decisione del
26/07/1993
Deposito del 30/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 359/93 C. IMPIEGO PUBBLICO - RAZIONALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - NUOVA NORMATIVA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 29 DEL 1993 - FORMULAZIONE DI DISPOSIZIONI QUALIFICATE QUALI "PRINCIPI FONDAMENTALI" - LAMENTATA VINCOLATIVITA' INDISCRIMINATA, DI TUTTE LE DISPOSIZIONI ENUNCIATE, NEI CONFRONTI DELLE REGIONI, CON CONSEGUENTE LESIONE DELLE COMPETENZE E DELL'AUTONOMIA DI QUESTE ULTIME - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 359/93 C. IMPIEGO PUBBLICO - RAZIONALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - NUOVA NORMATIVA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 29 DEL 1993 - FORMULAZIONE DI DISPOSIZIONI QUALIFICATE QUALI "PRINCIPI FONDAMENTALI" - LAMENTATA VINCOLATIVITA' INDISCRIMINATA, DI TUTTE LE DISPOSIZIONI ENUNCIATE, NEI CONFRONTI DELLE REGIONI, CON CONSEGUENTE LESIONE DELLE COMPETENZE E DELL'AUTONOMIA DI QUESTE ULTIME - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La formulazione adottata dall'art. 1, terzo comma, d.lgs. n. 29 del 1993, secondo il quale le disposizioni contenute nel decreto stesso costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 Cost. e le Regioni ordinarie "si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti", non puo' che intendersi, nella sua integrale e corretta lettura, nel senso che le disposizioni predette vincolano le Regioni a statuto ordinario non tanto in relazione alla mera qualifica formale di "principi fondamentali" riconosciuta dalla legge, quanto in relazione alla natura oggettiva di normazione di principio che le disposizioni, in conformita' alla loro qualifica formale, vengono a manifestare: cosicche' le Regioni saranno tenute alla loro osservanza non indiscriminatamente, ma nella misura in cui queste siano suscettibili di esprimere, per il loro contenuto e la loro formulazione, un principio fondamentale e non una norma di dettaglio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sollevata in riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 Cost.). - v., analogamente, con riferimento alle leggi di riforma economico-sociale, sentt. nn. 219/1984, 192/1987, 85/1990 e 349/1991.
La formulazione adottata dall'art. 1, terzo comma, d.lgs. n. 29 del 1993, secondo il quale le disposizioni contenute nel decreto stesso costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 Cost. e le Regioni ordinarie "si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti", non puo' che intendersi, nella sua integrale e corretta lettura, nel senso che le disposizioni predette vincolano le Regioni a statuto ordinario non tanto in relazione alla mera qualifica formale di "principi fondamentali" riconosciuta dalla legge, quanto in relazione alla natura oggettiva di normazione di principio che le disposizioni, in conformita' alla loro qualifica formale, vengono a manifestare: cosicche' le Regioni saranno tenute alla loro osservanza non indiscriminatamente, ma nella misura in cui queste siano suscettibili di esprimere, per il loro contenuto e la loro formulazione, un principio fondamentale e non una norma di dettaglio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sollevata in riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 Cost.). - v., analogamente, con riferimento alle leggi di riforma economico-sociale, sentt. nn. 219/1984, 192/1987, 85/1990 e 349/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 39
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 124
Altri parametri e norme interposte