Ordinanza 222/2021 (ECLI:IT:COST:2021:222)
Massima numero 44302
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  11/11/2021;  Decisione del  11/11/2021
Deposito del 26/11/2021; Pubblicazione in G. U. 01/12/2021
Massime associate alla pronuncia:  44301


Titolo
Giudizio costituzionale in via principale - Ricorso - Costituzione in giudizio del Presidente della Regione - Requisiti - Previa deliberazione della Giunta regionale - Esclusione. (Classif. 113002).

Testo
Né le Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, né la legge n. 87 del 1953, richiedono espressamente, in riferimento alle condizioni di ammissibilità della costituzione in giudizio della Regione quale parte resistente, il requisito della previa deliberazione della Giunta regionale. (Precedente: S. 37/2016 - mass. 38740).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art.   

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art.