Sentenza 359/1993 (ECLI:IT:COST:1993:359)
Massima numero 19922
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
26/07/1993; Decisione del
26/07/1993
Deposito del 30/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 359/93 E. IMPIEGO PUBBLICO - RAZIONALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - NUOVA NORMATIVA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 29 DEL 1993 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE - FASE DELLA TRATTATIVA E DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO - AFFIDAMENTO AD ORGANISMO STATALE (AGENZIA PER LE RELAZIONI SINDACALI) - LESIONE DELL'AUTONOMIA DELLE REGIONI CONNESSA ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E DELLA LORO COMPETENZA IN TEMA DI DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 359/93 E. IMPIEGO PUBBLICO - RAZIONALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - NUOVA NORMATIVA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 29 DEL 1993 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE - FASE DELLA TRATTATIVA E DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO - AFFIDAMENTO AD ORGANISMO STATALE (AGENZIA PER LE RELAZIONI SINDACALI) - LESIONE DELL'AUTONOMIA DELLE REGIONI CONNESSA ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E DELLA LORO COMPETENZA IN TEMA DI DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
La procedura prevista dal titolo III, d.lgs. n. 29 del 1993 per la contrattazione collettiva nazionale, riducendo lo spazio riservato alla legge regionale ed eliminando la fase normativa di recepimento degli accordi gia' prevista dalla legge n. 93 del 1983, limita notevolmente l'ambito d'intervento consentito alle Regioni a statuto ordinario dall'art. 117 Cost., in tema di disciplina dei propri rapporti di lavoro e di impiego. La previsione di affidamento in esclusiva, con effetti vincolanti, della fase della trattativa e della sottoscrizione del contratto - e della relativa rappresentanza - all'Agenzia per le relazioni sindacali, quale organismo dotato di propria personalita', ma sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio, incide, peraltro, nella sfera dell'autonomia connessa alla contrattazione collettiva (v. massima D), ulteriormente lesa anche dalla esclusione delle Regioni dalla individuazione delle controparti contrattuali (art. 47). Del resto, non puo' ritenersi compensativa di tale sottrazione di potere normativo e contrattuale - in quanto pur sempre relativa ad attivita' secondarie e marginali e non tale da giustificare l'assenza della Regione come parte sostanziale del rapporto - l'attribuzione alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni di funzioni consultive e di indirizzo, nonche' di partecipazione all'organizzazione dell'Agenzia predetta (art. 50, terzo e quarto comma, 51, primo comma, e 50, ottavo e decimo comma). Sono pertanto costituzionalmente illegittimi gli artt. 45, settimo e nono comma; 47; 49, secondo comma; 50, secondo, terzo, quarto, ottavo e decimo comma; 51, primo comma, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nella parte in cui disciplinano la contrattazione nazionale relativa ai rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle Regioni a statuto ordinario e degli enti regionali. - v., sulla legge quadro sul pubblico impiego, S. nn. 219/1984, 217/1987, 1001/1988 e 1003/1988.
La procedura prevista dal titolo III, d.lgs. n. 29 del 1993 per la contrattazione collettiva nazionale, riducendo lo spazio riservato alla legge regionale ed eliminando la fase normativa di recepimento degli accordi gia' prevista dalla legge n. 93 del 1983, limita notevolmente l'ambito d'intervento consentito alle Regioni a statuto ordinario dall'art. 117 Cost., in tema di disciplina dei propri rapporti di lavoro e di impiego. La previsione di affidamento in esclusiva, con effetti vincolanti, della fase della trattativa e della sottoscrizione del contratto - e della relativa rappresentanza - all'Agenzia per le relazioni sindacali, quale organismo dotato di propria personalita', ma sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio, incide, peraltro, nella sfera dell'autonomia connessa alla contrattazione collettiva (v. massima D), ulteriormente lesa anche dalla esclusione delle Regioni dalla individuazione delle controparti contrattuali (art. 47). Del resto, non puo' ritenersi compensativa di tale sottrazione di potere normativo e contrattuale - in quanto pur sempre relativa ad attivita' secondarie e marginali e non tale da giustificare l'assenza della Regione come parte sostanziale del rapporto - l'attribuzione alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni di funzioni consultive e di indirizzo, nonche' di partecipazione all'organizzazione dell'Agenzia predetta (art. 50, terzo e quarto comma, 51, primo comma, e 50, ottavo e decimo comma). Sono pertanto costituzionalmente illegittimi gli artt. 45, settimo e nono comma; 47; 49, secondo comma; 50, secondo, terzo, quarto, ottavo e decimo comma; 51, primo comma, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nella parte in cui disciplinano la contrattazione nazionale relativa ai rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle Regioni a statuto ordinario e degli enti regionali. - v., sulla legge quadro sul pubblico impiego, S. nn. 219/1984, 217/1987, 1001/1988 e 1003/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 39
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 124
Altri parametri e norme interposte