Sentenza 359/1993 (ECLI:IT:COST:1993:359)
Massima numero 19923
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
26/07/1993; Decisione del
26/07/1993
Deposito del 30/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 359/93 F. IMPIEGO PUBBLICO - RAZIONALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - NUOVA NORMATIVA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 29 DEL 1993 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 45, 47, 49, 50 E 51 - PREDISPOSIZIONE DI DISCIPLINA SOSTITUTIVA DA PARTE DEL LEGISLATORE - PRINCIPI ISPIRATORI - RIFERIMENTO ALL'ART. 2, L. N. 421 DEL 1983 - VINCOLATIVITA' - LIMITI - OBBLIGO PER IL LEGISLATORE DI GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE EFFETTIVA DEI SOGGETTI REGIONALI - SUSSISTENZA.
SENT. 359/93 F. IMPIEGO PUBBLICO - RAZIONALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - NUOVA NORMATIVA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 29 DEL 1993 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 45, 47, 49, 50 E 51 - PREDISPOSIZIONE DI DISCIPLINA SOSTITUTIVA DA PARTE DEL LEGISLATORE - PRINCIPI ISPIRATORI - RIFERIMENTO ALL'ART. 2, L. N. 421 DEL 1983 - VINCOLATIVITA' - LIMITI - OBBLIGO PER IL LEGISLATORE DI GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE EFFETTIVA DEI SOGGETTI REGIONALI - SUSSISTENZA.
Testo
La pronuncia di illegittimita' costituzionale concernente le norme contenute nel titolo III, d.lgs. n. 29 del 1993 (v. massima E) non comporta che il legislatore, in sede di formulazione della nuova disciplina, non possa pur sempre ispirarsi ai principi enunciati nell'art. 2, legge n. 421 del 1992 - innovati rispetto alla legge n. 93 del 1983 - sia in tema di "contrattualizzazione" del rapporto di impiego pubblico (con la relativa separazione della fase normativa dalla fase contrattuale), sia in tema di imputazione dell'attivita' di contrattazione ad un unico organismo tecnico: il legislatore, invece, dovra' in ogni caso adottare soluzioni organizzative e procedurali in grado di garantire una partecipazione effettiva dei soggetti regionali tanto alla fase della formazione che a quella della sottoscrizione dei contratti collettivi concernenti i rapporti di lavoro e di impiego imputabili alle Regioni ordinarie.
La pronuncia di illegittimita' costituzionale concernente le norme contenute nel titolo III, d.lgs. n. 29 del 1993 (v. massima E) non comporta che il legislatore, in sede di formulazione della nuova disciplina, non possa pur sempre ispirarsi ai principi enunciati nell'art. 2, legge n. 421 del 1992 - innovati rispetto alla legge n. 93 del 1983 - sia in tema di "contrattualizzazione" del rapporto di impiego pubblico (con la relativa separazione della fase normativa dalla fase contrattuale), sia in tema di imputazione dell'attivita' di contrattazione ad un unico organismo tecnico: il legislatore, invece, dovra' in ogni caso adottare soluzioni organizzative e procedurali in grado di garantire una partecipazione effettiva dei soggetti regionali tanto alla fase della formazione che a quella della sottoscrizione dei contratti collettivi concernenti i rapporti di lavoro e di impiego imputabili alle Regioni ordinarie.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 39
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 124
Altri parametri e norme interposte