Sentenza 359/1993 (ECLI:IT:COST:1993:359)
Massima numero 19925
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
26/07/1993; Decisione del
26/07/1993
Deposito del 30/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 359/93 H. IMPIEGO PUBBLICO - RAZIONALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - NUOVA NORMATIVA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 29 DEL 1993 - DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA - FUNZIONI E QUALIFICHE DIRIGENZIALI - UNICITA' DELLA QUALIFICA DI DIRIGENTE; POTERI DI COORDINAMENTO DEI DIRIGENTI REGIONALI; ATTRIBUZIONE AD ORGANISMO STATALE DEL COMPITO DI DEFINIRE CRITERI E PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEI COSTI DEGLI UFFICI - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN TEMA DI PUBBLICO IMPIEGO - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 359/93 H. IMPIEGO PUBBLICO - RAZIONALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - NUOVA NORMATIVA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 29 DEL 1993 - DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA - FUNZIONI E QUALIFICHE DIRIGENZIALI - UNICITA' DELLA QUALIFICA DI DIRIGENTE; POTERI DI COORDINAMENTO DEI DIRIGENTI REGIONALI; ATTRIBUZIONE AD ORGANISMO STATALE DEL COMPITO DI DEFINIRE CRITERI E PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEI COSTI DEGLI UFFICI - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN TEMA DI PUBBLICO IMPIEGO - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Va riconosciuto allo Stato il potere di formulare - in sede di riassetto della funzione dirigenziale - principi suscettibili di vincolare la sfera regionale in ordine sia ai possibili livelli di tale funzione sia al carattere temporalmente limitato dell'attivita' di coordinamento affidata dalle Regioni ai propri dirigenti: e questo tanto piu' ove si considerino quelle esigenze di "armonizzazione" tra i diversi tipi di dirigenza, statale e regionale, che, anche di recente, la Corte ha gia' avuto modo di sottolineare. E' al riguardo da escludersi che l'art. 15, secondo comma,d.lgs. n. 29 del 1993, il quale impone l'unicita' della qualifica dirigenziale e l'art. 27, secondo comma, stesso decreto, volto a regolare i poteri di coordinamento dei dirigenti regionali, pongano norme di dettaglio, lesive delle competenze costituzionali proprie delle Regioni in tema di pubblico impiego. E' altresi' da escludersi, sempre in tema di dirigenza, che l'art. 18, primo comma, stesso decreto, per il fatto di attribuire ad un organismo interamente statale il compito di definire, in base alle indicazioni del Ministero del Tesoro, "i criteri e le procedure per l'analisi e la valutazione dei costi dei singoli uffici", configuri una tale lesione, poiche' detta definizione si presenta strumentale ad un'attivita' conoscitiva che in tanto potra' conseguire risultati utili, sul piano dell'economicita' dell'azione amministrativa e della verifica dei risultati, in quanto venga attuata attraverso un organismo dotato di specifiche competenze tecniche e in grado di operare sulla base di apporti informativi omogenei e comparabili. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 15, secondo comma, 27, secondo comma, 18, primo comma, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sollevate in riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 Cost.). - S. n. 493/1991.
Va riconosciuto allo Stato il potere di formulare - in sede di riassetto della funzione dirigenziale - principi suscettibili di vincolare la sfera regionale in ordine sia ai possibili livelli di tale funzione sia al carattere temporalmente limitato dell'attivita' di coordinamento affidata dalle Regioni ai propri dirigenti: e questo tanto piu' ove si considerino quelle esigenze di "armonizzazione" tra i diversi tipi di dirigenza, statale e regionale, che, anche di recente, la Corte ha gia' avuto modo di sottolineare. E' al riguardo da escludersi che l'art. 15, secondo comma,d.lgs. n. 29 del 1993, il quale impone l'unicita' della qualifica dirigenziale e l'art. 27, secondo comma, stesso decreto, volto a regolare i poteri di coordinamento dei dirigenti regionali, pongano norme di dettaglio, lesive delle competenze costituzionali proprie delle Regioni in tema di pubblico impiego. E' altresi' da escludersi, sempre in tema di dirigenza, che l'art. 18, primo comma, stesso decreto, per il fatto di attribuire ad un organismo interamente statale il compito di definire, in base alle indicazioni del Ministero del Tesoro, "i criteri e le procedure per l'analisi e la valutazione dei costi dei singoli uffici", configuri una tale lesione, poiche' detta definizione si presenta strumentale ad un'attivita' conoscitiva che in tanto potra' conseguire risultati utili, sul piano dell'economicita' dell'azione amministrativa e della verifica dei risultati, in quanto venga attuata attraverso un organismo dotato di specifiche competenze tecniche e in grado di operare sulla base di apporti informativi omogenei e comparabili. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 15, secondo comma, 27, secondo comma, 18, primo comma, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sollevate in riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 Cost.). - S. n. 493/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 39
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 124
Altri parametri e norme interposte