Sentenza 359/1993 (ECLI:IT:COST:1993:359)
Massima numero 19926
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
26/07/1993; Decisione del
26/07/1993
Deposito del 30/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 359/93 I. IMPIEGO PUBBLICO - RAZIONALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - NUOVA NORMATIVA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 29 DEL 1993 - DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA - ESTENSIONE AD AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - RITENUTA APPLICABILITA' ANCHE AL RUOLO SANITARIO, CON CONSEGUENTE LESIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE - LIMITI A TALE APPLICABILITA' - INSUSSISTENZA DELLA LAMENTATA LESIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 359/93 I. IMPIEGO PUBBLICO - RAZIONALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - NUOVA NORMATIVA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 29 DEL 1993 - DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA - ESTENSIONE AD AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - RITENUTA APPLICABILITA' ANCHE AL RUOLO SANITARIO, CON CONSEGUENTE LESIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE - LIMITI A TALE APPLICABILITA' - INSUSSISTENZA DELLA LAMENTATA LESIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 29 del 1993, il quale ha fatto espressamente salvo quanto stabilito per il ruolo sanitario dal decreto legislativo n. 502 del 1992 - recante all'art. 15, una disciplina speciale per la dirigenza sanitaria - le norme enunciate in tema di dirigenza dal predetto decreto n. 29 si estendono al ruolo sanitario non indistintamente, ma solo compatibilmente con tale disciplina speciale. Del resto, quelle esigenze di uniformita' - ripetutamente convalidate anche dalla Corte - che hanno a suo tempo indotto il legislatore statale a riservare alla propria sfera di competenza la disciplina del personale sanitario (v. art. 47, terzo e quarto comma, l. 23 dicembre 1978, n. 833), non sono state escluse dal nuovo inquadramento delle Unita' sanitarie locali disposto con l'art. 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, cosicche' non possono ritenersi lesive dell'autonomia regionale, neanche quelle norme del citato decreto n. 29 del 1993, che dettano una disciplina di dettaglio sia in via transitoria (art. 26) che di accesso alla dirigenza sanitaria (art. 28, decimo comma). (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 13, 26 e 28, decimo comma, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sollevate in riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 Cost.). - S. nn. 294/1986, 112/1990, 308/1990.
Ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 29 del 1993, il quale ha fatto espressamente salvo quanto stabilito per il ruolo sanitario dal decreto legislativo n. 502 del 1992 - recante all'art. 15, una disciplina speciale per la dirigenza sanitaria - le norme enunciate in tema di dirigenza dal predetto decreto n. 29 si estendono al ruolo sanitario non indistintamente, ma solo compatibilmente con tale disciplina speciale. Del resto, quelle esigenze di uniformita' - ripetutamente convalidate anche dalla Corte - che hanno a suo tempo indotto il legislatore statale a riservare alla propria sfera di competenza la disciplina del personale sanitario (v. art. 47, terzo e quarto comma, l. 23 dicembre 1978, n. 833), non sono state escluse dal nuovo inquadramento delle Unita' sanitarie locali disposto con l'art. 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, cosicche' non possono ritenersi lesive dell'autonomia regionale, neanche quelle norme del citato decreto n. 29 del 1993, che dettano una disciplina di dettaglio sia in via transitoria (art. 26) che di accesso alla dirigenza sanitaria (art. 28, decimo comma). (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 13, 26 e 28, decimo comma, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sollevate in riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 Cost.). - S. nn. 294/1986, 112/1990, 308/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 39
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 124
Altri parametri e norme interposte